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Document 32007D0304
2007/304/EC: Commission Decision of 25 April 2007 on the withdrawal from the market of Bt176 (SYN-EV176-9) maize and its derived products (notified under document number C(2007) 1804)
2007/304/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2007 , relativa al ritiro dal mercato del granturco Bt176 (SYN-EV176-9) e dei suoi prodotti derivati [notificata con il numero C(2007) 1804]
2007/304/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2007 , relativa al ritiro dal mercato del granturco Bt176 (SYN-EV176-9) e dei suoi prodotti derivati [notificata con il numero C(2007) 1804]
GU L 117 del 5.5.2007, pp. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato del granturco Bt176 (SYN-EV176-9) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1804]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/304/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), al granturco Bt176 (SYN-EV176-9) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3). Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
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(2) |
L’autorizzazione ha per base i rispettivi pareri del comitato scientifico dell’alimentazione animale, istituito con decisione 76/791/CEE della Commissione (4), del comitato scientifico dell’alimentazione umana, istituito con decisione 95/273/CE della Commissione (5), nonché del comitato scientifico degli antiparassitari, istituito con decisione 78/436/CEE della Commissione (6). |
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(3) |
Il granturco SYN-EV176-9 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Syngenta Crop Protection AG (di seguito «il notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «il regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti che contengono e/o sono costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9, additivi alimentari prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9, mangimi che contengono e/o sono costituiti da granturco SYN-EV176-9, mangimi semplici prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 e additivi per mangimi prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9. |
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(4) |
Il notificante del granturco SYN-EV176-9, con lettera alla Commissione datata 19 settembre 2005, ha dichiarato di aver sospeso la vendita di sementi del granturco SYN-EV176-9 nella Comunità dopo la stagione di semina del 2005. |
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(5) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al granturco SYN-EV176-9 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4 e dell’articolo 23 del regolamento. Pertanto, dopo il 18 aprile 2007, non sarà autorizzata né la coltivazione, né l’immissione in commercio del granturco SYN-EV176-9 e dei suoi prodotti derivati. |
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(6) |
Occorre quindi prendere provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9. In seguito all’indisponibilità delle sementi è prevedibile che tutti i prodotti derivati dal granturco SYN-EV176-9 scompaiano dalla catena alimentare umana e animale entro un ragionevole lasso di tempo. |
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(7) |
Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi del granturco SYN-EV176-9 nella Comunità dopo la stagione di semina del 2005 le giacenze di prodotti derivati sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti dal granturco SYN-EV176-9. |
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(8) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale o tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
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(9) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
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(10) |
Le voci relative al granturco SYN-EV176-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
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(11) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9 destinati alla coltivazione il notificante ottempera alle misure stabilite nell’allegato.
Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.
Articolo 2
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
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a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
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b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 3
Le voci relative al granturco SYN-EV176-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 4
Destinataria della presente decisione è la Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Basilea, Svizzera.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(3) GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 69.
(4) GU L 279 del 9.10.1976, pag. 35.
ALLEGATO
Misure cui il notificante deve conformarsi per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9 destinati alla coltivazione
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a) |
Informazione degli operatori commerciali della Comunità sullo statuto giuridico e commerciale delle sementi. |
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b) |
Richiamo delle giacenze di sementi commerciali in possesso degli operatori. |
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c) |
Distruzione delle restanti giacenze di sementi commerciali. |
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d) |
Conclusione di accordi di sospensione del prodotto con terzi che li impegnino alla restituzione delle sementi o alla verifica e all’attestazione della loro distruzione. |
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e) |
Adozione di tutti provvedimenti necessari per eliminare le varietà di sementi registrate dai cataloghi di sementi nazionali. |
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f) |
Attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza dell’evento nella coltura e nella produzione di sementi. |