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Document 32006R1992

Regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità Testo rilevante ai fini del SEE.

GU L 392 del 30.12.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1992/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 392/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato di conseguenza.

(3)

Al fine di assicurare che la riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi a decorrere dal 1o gennaio 2006 sia correttamente rispecchiata nelle disposizioni europee di coordinamento a partire dalla data in cui essa ha preso effetto e che possa così essere garantita la certezza del diritto con riguardo al coordinamento delle prestazioni di malattia, è necessario provvedere affinché le modifiche degli allegati I e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi si applichino retroattivamente a partire dall’1 gennaio 2006.

(4)

Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.

1.

L'allegato I è così modificato:

a)

nella parte I, la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X. SVEZIA

Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).»;

b)

nella parte II, la sezione «Q. PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:

«Q. PAESI BASSI

Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine “familiare” designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.».

2.

Nell'allegato II, parte III, la sezione «R. AUSTRIA» è sostituita dalla seguente:

«R. AUSTRIA

Senza oggetto».

3.

L’allegato II bis è modificato come segue:

a)

la sezione «M. LITUANIA» è sostituita dalla seguente:

«M. LITUANIA

a)

Pensione di assistenza sociale (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 5).

b)

Indennità speciale di assistenza (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 15).

c)

Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).»;

b)

nella sezione «V. SLOVACCHIA», viene inserita la lettera a) davanti all’attuale testo e viene aggiunta la seguente lettera:

«b)

pensione sociale accordata prima dell’1 gennaio 2004.».

4.

Nell'allegato III, parte A, il punto 187 è soppresso.

5.

L’allegato IV è modificato come segue:

a)

nella parte A, la sezione «V. SLOVACCHIA», è sostituita dalla seguente:

«V. SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).»;

b)

nella parte B, la sezione «G. SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«G. SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.»;

c)

la parte C è modificata come segue:

i)

la sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«V. SLOVACCHIA

Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.»;

ii)

la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X. SVEZIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).»;

d)

la parte D è modificata come segue:

i)

il punto 1, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i)

la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1o gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a partire da tale data e le indennità compensative svedesi di malattia e per inabilità correlate al reddito.»;

ii)

il punto 2, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i)

l'indennità compensativa svedese di malattia e l'indennità compensativa svedese per inabilità sotto forma di indennità compensativa di garanzia (legge 1962:381, come modificata dalla legge 2001:489), le pensioni di reversibilità calcolate sulla base dei periodi di assicurazione utili (leggi 2000:461 e 2000:462) e le pensioni di vecchiaia svedesi sotto forma di pensioni di garanzia calcolate sulla base di periodi fittizi (legge 1998:702).»;

iii)

il punto 3 è modificato nel modo seguente:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Convenzione nordica del 18 agosto 2003 sulla sicurezza sociale;»;

è aggiunta la seguente lettera:

«c)

Accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.».

6.

L’allegato VI è modificato come segue:

a)

la sezione «E. ESTONIA», è sostituita dalla seguente:

«E. ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali i periodi di occupazione in Stati membri diversi dall’Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio di contributi sociali versati durante i periodi di occupazione in Estonia con cui sono totalizzati. Se durante l’anno di riferimento il lavoratore ha lavorato soltanto in altri Stati membri il calcolo delle prestazioni sarà considerato come basato sui contributi sociali medi versati in Estonia tra l’anno di riferimento e il congedo di maternità.»;

b)

nella sezione «Q. PAESI BASSI», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento, si intende:

i)

la persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia

e,

ii)

se non già inclusa nel caso di cui al punto i), la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.

b)

La persona di cui alla lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

f)

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù delle disposizioni legali di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti pensioni:

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle Ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;

g)

Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.»;

c)

nella sezione «W. FINLANDIA», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente punto:

«1.

In sede di applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell’occupazione in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia divisa per il numero di mesi per il quale vi sono stati periodi di assicurazione in Finlandia durante il periodo di riferimento.».

Il numero dei punti 3, 4 e 5 è modificato rispettivamente in 2, 3 e 4;

d)

la sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:

i)

il punto 1 soppresso;

ii)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«1.

Le disposizioni del presente regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di soggiorno non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937, o in anni precedenti, che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798).»;

iii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini del calcolo del reddito fittizio per l'indennità compensativa di malattia e l'indennità compensativa per inabilità correlate ai redditi da lavoro conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni), vale quanto segue:

a)

se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b)

se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 40 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.»;

iv)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«3.

a)

Ai fini del calcolo del capitale convenzionale per la pensione di reversibilità basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.».


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