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Document 32006R1915

Regolamento (CE) n. 1915/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 , che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

GU L 365 del 21.12.2006, p. 76–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 621–622 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1915/oj

21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), in particolare l'articolo 9,

sentiti i comitati consultivi,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione (3) è stata introdotta una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di paesi terzi. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 (4), per ampliare il campo di applicazione della vigilanza, dal regolamento (CE) n. 2385/2002 (5) e dal regolamento (CE) 469/2005 (6).

(2)

Le statistiche sul commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (7).

(3)

Benché la situazione sia cambiata in seguito all'introduzione della vigilanza nel 2002, l'evoluzione del mercato mondiale della siderurgia rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Comunità.

(4)

Dal 2003 il mercato cinese determina in larghissima misura il notevole aumento della domanda di prodotti siderurgici. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare la sua capacità di produzione a ritmo serrato. La sua produzione di acciaio grezzo è cresciuta da 129 milioni di tonnellate nel 2000 a 349 milioni di tonnellate nel 2005 e la sua quota mondiale è passata da 15,4 % a 36 % nello stesso periodo; l'aggiunta di nuove capacità di produzione potrebbe portare a un aumento della capacità della Cina nel 2006. Le importazioni dell'UE dalla Cina hanno raggiunto complessivamente circa 0,9 milioni di tonnellate nel 2004 e 1,6 milioni di tonnellate nel 2005. Nel 2004 la Cina era un importatore netto di 15 milioni di tonnellate, ma nel 2006 è diventata un esportatore netto. È lecito prevedere che questa tendenza delle importazioni cinesi a diminuire e delle esportazioni a crescere continuerà, cosicché quantitativi sempre maggiori di prodotti siderurgici in cerca di nuovi sbocchi si riverseranno sul mercato mondiale.

(5)

Le statistiche più recenti sulle importazioni disponibili per i quattro principali tipi di prodotti, ossia i prodotti piatti, i prodotti lunghi, i tubi e i prodotti semilavorati, indicano per il primo semestre del 2006 una crescita media complessiva dell'11 % rispetto allo stesso periodo del 2005, e del 18 % e 13 % rispettivamente per i prodotti lunghi e quelli piatti. Nel 2005 le importazioni ammontavano complessivamente a 26,2 milioni di tonnellate, rispetto ai 20 milioni di tonnellate del 2002, registrando un aumento totale del 31 % in tre anni.

(6)

L'analisi dei primi due trimestri del 2006 rivela che le importazioni si mantengono a un livello elevato, con un aumento complessivo del 29 %, mentre per il terzo trimestre del 2006 le cifre indicano un'ulteriore tendenza alla crescita.

(7)

Inoltre, i prezzi sul mercato comunitario e sul mercato statunitense continuano ad essere elevati e generalmente superano del 20-30 % quelli osservati sui mercati asiatici. Questa differenza di prezzo interesserà probabilmente gli esportatori dei paesi terzi e nel 2006 si sono osservati i primi segni di un calo dei prezzi sul mercato degli USA e di alcuni paesi europei.

(8)

Le statistiche sull'occupazione dei produttori dell'UE indicano inoltre un netto calo, da 414 500 persone nel 2000 a 404 700 nel 2001, 390 200 nel 2002, 383 800 nel 2003, 375 900 nel 2004 e 347 000 nel 2005, pari a un calo del 16 % circa in 5 anni.

(9)

Tenuto conto dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, della recente evoluzione del mercato cinese, dell'aumento sempre più sostenuto delle importazioni, delle grandi differenze nel prezzo dei prodotti siderurgici tra il mercato dell'UE e quelli dei paesi terzi e del già notevole calo dell'occupazione registrato negli ultimi anni, si può quindi ritenere che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94.

(10)

Di conseguenza, è nell'interesse della Comunità mantenere la vigilanza comunitaria preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni. Tenuto conto della prevista evoluzione sopra descritta e considerando che altri importanti paesi produttori di acciaio hanno introdotto o prorogato sistemi di vigilanza simili fino al 2009, è opportuno prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2009.

(11)

Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere è inoltre auspicabile aumentare l'entità delle piccole quantità escluse dal campo della vigilanza preventiva. Pertanto, il peso netto delle importazioni escluse dall'applicazione del presente regolamento deve essere aumentato a 2 500 kg.

(12)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione affinché i dati siano raccolti il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1337/2002, (CE) n. 2385/2002 e (CE) n. 469/2005, è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le importazioni il cui peso non supera 2 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento.»;

2)

all'articolo 6, la data «31 dicembre 2006» è sostituita con «31 dicembre 2009».

Articolo 2

Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica in Bulgaria e Romania, a partire dal 1o gennaio 2007, dei prodotti siderurgici coperti dal presente regolamento e spediti prima del 1o gennaio 2007, non è richiesto un documento di vigilanza a condizione che le merci siano state spedite prima del 1o gennaio 2007. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto giudicato equivalente dalle autorità comunitarie e comprovante la data di spedizione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In via derogatoria, l'articolo 2 entra in vigore solo subordinatamente all'entrata in vigore, e alla data di questa, del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 469/2005 (GU L 78 del 24.3.2005, pag. 12).

(4)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125.

(6)  GU L 78 del 24.3.2005, pag. 12.

(7)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).


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