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Document 32006R0640

Regolamento (CE) n. 640/2006 del Consiglio, del 10 aprile 2006 , che abroga i regolamenti (CEE) n. 3181/78 e (CEE) n. 1736/79 relativi al sistema monetario europeo

GU L 115 del 28.4.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 426–426 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/640/oj

28.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (CE) N. 640/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

che abroga i regolamenti (CEE) n. 3181/78 e (CEE) n. 1736/79 relativi al sistema monetario europeo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca Centrale Europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo (3) autorizza il Fondo europeo di cooperazione monetaria a ricevere riserve monetarie dalle autorità monetarie degli Stati membri ed a emettere ECU. I compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria sono stati assunti dall’IME e successivamente dalla BCE e il Fondo è stato dissolto. Pertanto il predetto regolamento non è più pertinente e dovrebbe essere abrogato.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concessi nel quadro del sistema monetario europeo (4) prevede che la Comunità, per un periodo di cinque anni a partire dalla sua data di applicazione, conceda bonifici di interessi su taluni tipi di prestiti (prestiti della BEI per il finanziamento di investimenti, tra l’altro in infrastrutture, realizzati negli Stati membri meno prosperi). Questo periodo di cinque anni, che non è stato prorogato, è scaduto nel 1984. Inoltre, a norma dell’articolo 1 del predetto regolamento, uno Stato membro deve partecipare ai meccanismi di cambio del sistema monetario europeo per beneficiare dei bonifici di interessi. Anche questa condizione indica che il regolamento non è più applicabile. I prestiti NSC concessi dalla BEI che hanno beneficiato di questo bonifico di interessi sono stati nel frattempo rimborsati. Pertanto il regolamento in questione non è più pertinente e dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 3181/78 e (CEE) n. 1736/79 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  Parere espresso il 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 49 del 28.2.2006, pag. 35.

(3)  GU L 379 del 30.12.1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3066/85 (GU L 290 dell’1.11.1985, pag. 95).

(4)  GU L 200 dell’8.8.1979, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2790/82 (GU L 295 del 21.10.1982, pag. 2).


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