Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0228

    Regolamento (CE) n. 228/2006 della Commissione, del 9 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane

    GU L 39 del 10.2.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 259–260 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; abrogato da 32011R1333

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/228/oj

    10.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 228/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda le norme di qualità per le banane.

    (2)

    Le ultime ricerche sulle varietà di banane hanno portato alla creazione di diversi ibridi. È questo il caso della varietà Flhorban 920, un ibrido triploide tra Musa balbisiana X Musa acuminata, che rientra nel gruppo AAA. Con decisione n. 13757 dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, del 19 luglio 2004, detta varietà ha ottenuto la protezione comunitaria. Gli ibridi devono pertanto rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2257/94.

    (3)

    Viste le particolari condizioni climatiche esistenti a Madera, nelle Azzorre, in Algarve, a Creta e in Laconia, il regolamento (CE) n. 2257/94 consente che le banane ivi prodotte, se classificate nella categoria II, siano commercializzate nella Comunità anche se non raggiungono la lunghezza minima di 14 cm. È opportuno prevedere la stessa deroga per le banane prodotte a Cipro, regione che presenta condizioni climatiche analoghe.

    (4)

    Tenuto conto della domanda del mercato comunitario e della norma del Codex alimentarius relativa alle banane (Codex Stan 205-1997), occorre prendere disposizioni atte a consentire la commercializzazione delle banane sotto forma di frutti individuali.

    (5)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2257/94.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2257/94 è modificato come segue.

    1)

    L’allegato I è modificato come segue:

    a)

    il punto I è sostituito dal seguente:

    «I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

    La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato II, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.»;

    b)

    al punto III, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al precedente comma, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nella Comunità, ma vanno classificate nella categoria II.»;

    c)

    al punto V, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.»

    2)

    Nell’allegato II, gruppo AAA, nel sottogruppo Gros Michel è inserita la seguente riga:

    Gruppo

    Sottogruppo

    Principali cultivar

    (elenco non esaustivo)

     

    «Ibridi

    Flhorban 920»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/97 (GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 53).


    Top