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Document 32006R0068
Commission Regulation (EC) No 68/2006 of 16 January 2006 amending Council Regulation (EC) No 2488/2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him
Regolamento (CE) n. 68/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
Regolamento (CE) n. 68/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
GU L 11 del 17.1.2006, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 548–552
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogato da 32014R1145
17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 elenca le autorità competenti a cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento suddetto. |
(2) |
La Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 14) e dall’atto di adesione del 2003, allegato II, sezione 20, punto 8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 773).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come segue.
1) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Germania» sono sostituiti dal testo seguente:
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2) |
L’indirizzo che figura alla voce «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
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3) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Svezia» sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 3
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4) |
Gli indirizzi che figurano alla voce «Regno Unito» sono sostituiti dal testo seguente:
Per Gibilterra:
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