EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1014

2006/1014/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006 , che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato

GU L 414 del 30.12.2006, p. 81–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1014/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/81


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato

(2006/1014/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che è stato adottato per sollecitare ulteriormente la correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (2) ha invitato solennemente le parti, vale a dire gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4)

La decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione settoriale dei regimi pensionistici (3) ha stabilito che un regime a capitalizzazione con contributi predefiniti non può essere classificato come un regime di previdenza sociale. Questo regime non può pertanto essere considerato di pertinenza delle amministrazioni pubbliche. Questa decisione quadro ha richiesto discussioni bilaterali con gli Stati membri prima della sua attuazione. Nell'ambito di tali discussioni, Eurostat ha riconosciuto che ‘alcuni Stati membri potrebbero necessitare di un periodo transitorio per attuare la decisione ed evitare perturbazioni nella conduzione delle loro politiche di bilancio» (4). Il periodo transitorio concesso da Eurostat scadrà con la prima notifica dei dati di bilancio del 2007, prevista entro il 1o aprile 2007. La Polonia ha deciso di avvalersi di questo periodo transitorio. Pertanto, i contributi sociali e le altre entrate percepite (e spese sostenute) dai regimi a capitalizzazione con contributi predefiniti sono stati registrati come entrate (e spese) pubbliche, ragion per cui le cifre del disavanzo e del debito risultano inferiori.

(5)

Con la decisione 2005/183/CE del Consiglio (5) il 5 luglio 2004 è stato deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.

(6)

A norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha altresì indirizzato una raccomandazione alle autorità polacche, affinché ponessero fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottassero provvedimenti a medio termine per raggiungere l'obiettivo di portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2007 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità nel maggio 2004 e approvato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004, con i seguenti obiettivi annuali: 5,7 % del PIL nel 2004, 4,2 % del PIL nel 2005, 3,3 % del PIL nel 2006 e 1,5 % del PIL nel 2007. Il Consiglio ha stabilito il termine del 5 novembre 2004 per l'adozione di misure efficaci «in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005».

(7)

Il percorso per la riduzione del disavanzo approvato dal Consiglio il 5 luglio 2004 non includeva il costo della riforma pensionistica attuata nel 1999. Circa il 20 % delle entrate derivanti dai contributi pensionistici è stato riassegnato dal sistema a ripartizione ai regimi pensionistici a capitalizzazione con contributi predefiniti. All'epoca della raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio ha tenuto esplicitamente conto del fatto che gli obiettivi di disavanzo avrebbero dovuto essere esplicitamente rivisti al rialzo, con un costo annuale stimato della riforma pensionistica polacca di circa 1,5 % del PIL. Alla luce di quanto precede e anche dei rischi per lo più negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha sottolineato nel suo parere sul programma di convergenza del maggio 2004 che «l'orientamento di bilancio delineato nel programma può non essere sufficiente per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL durante il periodo coperto dal programma» (ovvero entro il 2007).

(8)

Dopo la scadenza del termine del 5 novembre 2004 fissato nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, la Commissione è giunta alla conclusione, nella sua comunicazione al Consiglio del 14 dicembre 2004, che non era necessario adottare altre misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi per la Polonia, in quanto il governo polacco aveva adottato misure efficaci in relazione alle misure previste per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005.

(9)

Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha espresso il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del novembre 2004. L'aggiornamento ha elevato l'obiettivo di disavanzo per il 2007 al 2,2 % del PIL (dall'1,5 % previsto nel programma di convergenza del maggio 2004), ovvero circa il 3,7 % del PIL includendo il costo della riforma pensionistica. Questa revisione al rialzo si è verificata nonostante il perdurare di una forte crescita (secondo le previsioni del programma, oltre il 5 % all'anno in media) e sebbene i risultati/le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venissero tutti rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche. Il Consiglio ha rilevato il rischio di un'attuazione tardiva o incompleta delle misure di aggiustamento del bilancio. In riferimento ai rischi negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha invitato la Polonia tra l'altro a rafforzare il risanamento dei conti pubblici al di là del 2005 e a diminuire l'obiettivo di disavanzo per il 2007. Di fatto, solo un esiguo numero di misure è stato attuato. Il risultato di bilancio per il 2005, attestatosi al 2,5 % del PIL, è stato comunque migliore del previsto.

(10)

Il 14 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del gennaio 2006. L'aggiornamento mirava ad una lenta riduzione del disavanzo delle pubbliche amministrazioni (di circa lo 0,3 % del PIL all'anno in media nel periodo 2006-2008), in modo da soddisfare i criteri di convergenza del bilancio entro la fine delle legislatura (ovvero entro la fine del 2009). Inoltre, mentre i risultati e le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venivano nuovamente rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche, il programma confermava un obiettivo di disavanzo per il 2007 del 2,2 % del PIL (escluso il costo della riforma pensionistica). Data la revisione al rialzo del costo della riforma pensionistica fino al 2 %, risultante da un'evoluzione del mercato del lavoro più favorevole del previsto e da una maggiore partecipazione al nuovo regime pensionistico, l'obiettivo di disavanzo per il 2007, incluso tale costo, era di 0,4 punti percentuali del PIL più elevato che nell'aggiornamento precedente (4,1 % del PIL a fronte del 3,7 % del PIL). Il Consiglio ha posto in risalto vari rischi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, ad esempio le ipotesi di crescita relativamente favorevoli nell'ultimo anno del periodo di riferimento del programma (2008), le ipotesi relativamente ottimistiche sulle elasticità fiscali e le possibili difficoltà a controllare la spesa, a fronte delle pressioni sulla spesa per la previdenza sociale. Il Consiglio ha rilevato infine che «il programma di convergenza prevede alcuni progressi, ma non l'effettiva correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007». Inoltre, il Consiglio ha indicato che il saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee calcolato dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni fornite nel programma secondo la metodologia concordata) dovrebbe registrare un miglioramento medio di circa 0,25 % del PIL all'anno per tutto il periodo di riferimento del programma.

(11)

Il progetto di bilancio per il 2007, adottato il 27 settembre 2006, stima il disavanzo del 2006 al 2,1 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), a fronte di un obiettivo del 2,6 % contenuto nell'aggiornamento del programma di convergenza del gennaio 2006 (e del 3,3 % su cui si basava la raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del luglio 2004). Il risultato migliore del previsto è dovuto ad entrate più elevate (soprattutto per quanto riguarda il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) derivanti da una crescita maggiore del previsto e da un contenimento della crescita della spesa, grazie soprattutto ad investimenti pubblici inferiori al previsto. Il progetto di bilancio 2007 presenta i seguenti obiettivi di disavanzo per gli anni successivi: 1,7 % nel 2007, 1,2 % nel 2008 e 0,5 % nel 2009.

(12)

La valutazione del seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2007 porta alle conclusioni seguenti:

l'obiettivo rivisto per il disavanzo di bilancio 2007, pari all'1,7 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), contenuto nel progetto di bilancio per il 2007, è superiore all'obiettivo dell'1,5 % del PIL approvato nella raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 per la correzione del disavanzo eccessivo. La revisione del disavanzo per il 2007 ha luogo mentre i disavanzi nel periodo 2004-2006 sono risultati molto inferiori a quanto previsto nella raccomandazione,

il periodo di transizione per l'attuazione della decisione Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione scadrà con la prima notifica del 2007 prevista entro il 1o aprile. L'inclusione del costo della riforma pensionistica, superiore alle previsioni, porta ad un obiettivo di disavanzo per il 2007 di circa il 3,7 % del PIL,

il disavanzo per il 2007 indicato nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione è superiore dello 0,3 % del PIL all'obiettivo delle autorità polacche. In particolare, il gettito delle imposte dirette dovrebbe essere inferiore a quanto previsto dalle autorità, mentre la spesa sociale e gli investimenti pubblici saranno probabilmente più elevati.

(13)

Ciò porta alla conclusione che, malgrado un miglioramento della situazione di bilancio e il fatto che la Polonia abbia finora ampiamente conseguito i suoi obiettivi di bilancio, in base alle informazioni attuali il disavanzo del 2007 supererebbe nettamente il valore di riferimento del 3 % del PIL e non può essere considerato in linea con le raccomandazioni del Consiglio per una correzione del disavanzo entro il 2007.

In linea con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita, la Polonia ha accettato di rendere pubblica la raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato si sta rivelando inadeguato per correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dalla raccomandazione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(3)  Cfr. comunicato stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004 e il capitolo I.1.3 «Classification of funded pension schemes and impact on government finance of the Eurostat’s Manual on government deficit and debt» disponibile al seguente indirizzo Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF

(4)  Cfr. nota 3.

(5)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.

(6)  Cfr. http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11220.en04.pdf


Top