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Document 32006D0963

    2006/963/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

    GU L 397 del 30.12.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/963/oj

    Related international agreement

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 397/10


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2006

    relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

    (2006/963/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

    (2)

    La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio.

    (3)

    La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile.

    (4)

    È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

    Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-E. ENESTAM


    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

    Ginevra, 18 dicembre 2006

    Signor,

    a seguito all'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione alla CE, la CE e il Brasile convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati dopo la notifica della CE all'OMC del 19 gennaio 2004, in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

    La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

    La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° novembre e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2007.

    Per conto della Comunità europea

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    ALLEGATO

    contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 10 124 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce tariffaria 1701 1110), con un tasso contingentale di 98 EUR/t,

    contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 2 332 t di «pezzi di galli e galline delle specie Gallus domesticus» (voce tariffaria 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), con un tasso contingentale dello 0 %,

    aumento di 49 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate», (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), con un tasso contingentale di 131-162 EUR/t,

    aumento di 4 070 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), con un tasso contingentale di 93-512 EUR/t,

    aumento di 1 605 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 1410), con un tasso contingentale di 795 EUR/t,

    aumento di 201 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per la «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), con un tasso contingentale di 93-425 EUR/t,

    aumento di 2 485 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di tacchino congelati» (voci tariffarie 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), con un tasso contingentale dello 0 %,

    apertura di un contingente tariffario di 242 074 t (erga omnes) per il mais (voci tariffarie 1005 9000, 1005 1090), con un tasso contingentale dello 0 %,

    apertura di un contingente tariffario di 2 838 t (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), con un tasso contingentale del 20 %,

    apertura di un contingente tariffario di 7 044 t (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), con un tasso contingentale del 20 %,

    eliminazione del dazio ad valorem del 9 % sui concentrati di proteine (voce tariffaria 2106 1080),

    apertura di un contingente tariffario di 107 t (erga omnes) per il cioccolato (voce tariffaria 1 806), con un tasso contingentale del 43 %,

    riduzione del dazio consolidato comunitario da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto per il tabacco (voce tariffaria 2401 1090),

    modifica della descrizione del contingente tariffario comunitario per la carne bovina di alta qualità (5 000 t) come segue: «carne disossata bovina di alta qualità fresca, refrigerata o congelata», e indicazione del paese fornitore, il Brasile.

    Ginevra, 18 dicembre 2006

    Signor,

    in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

    «a seguito all'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione alla CE, la CE e il Brasile convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati dopo la notifica della CE all'OMC del 19 gennaio 2004, in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

    La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

    La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° novembre e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2007.».

    Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

    Per conto del governo della Repubblica federativa di Brasile

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