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Document 32006D0917
2006/917/EC: Commission Decision of 11 December 2006 establishing the Community’s financial contribution to the expenditure incurred in the context of the emergency measures taken to combat bluetongue in France in 2004 and 2005 (notified under document number C(2006) 6382)
2006/917/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 dicembre 2006 , che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Francia nel 2004 e 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 6382]
2006/917/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 dicembre 2006 , che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Francia nel 2004 e 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 6382]
GU L 349 del 12.12.2006, p. 56–56
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 803–803
(MT)
In force
12.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2006
che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Francia nel 2004 e 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini
[notificata con il numero C(2006) 6382]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2006/917/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2004 e 2005 si sono manifestati in Francia focolai di febbre catarrale degli ovini. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. |
(2) |
Al fine di prevenire la propagazione dell’epizoozia e contribuire ad eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE. |
(3) |
In virtù della decisione 2005/659/CE della Commissione del 15 settembre 2005 riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005 (2), la Francia beneficia del concorso finanziario della Comunità alle spese sostenute nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini posti in essere nel 2004 e 2005. |
(4) |
Conformemente alla stessa decisione, è stato versato un primo anticipo di 150 000 EUR. |
(5) |
A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulla domanda presentata dalla Francia il 6 dicembre 2005 e sui documenti giustificativi degli importi figuranti in tale domanda. |
(6) |
Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005. |
(7) |
L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate. |
(8) |
Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Francia per lettera in data 20 settembre 2006. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e 2005 è fissato, in conformità alla decisione 2005/659/CE, a 250 175 EUR.
Dal momento che alla Francia è già stato versato un primo anticipo di 150 000 EUR in virtù della decisione 2005/659/CE, il saldo sarà di 100 175 EUR.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(2) GU L 244 del 20.9.2005, pag. 24.