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Document 32006D0759
2006/759/EC: Commission Decision of 8 November 2006 approving certain national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus (notified under document number C(2006) 5281) (Text with EEA relevance)
2006/759/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 novembre 2006 , recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus [notificata con il numero C(2006) 5281] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/759/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 novembre 2006 , recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus [notificata con il numero C(2006) 5281] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 311 del 10.11.2006, p. 46–48
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 431–433
(MT)
In force
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2006
recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus
[notificata con il numero C(2006) 5281]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/759/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus a livello di produzione primaria. |
(3) |
Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e sottoporli al parere della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(4) |
Alcuni Stati membri hanno presentato i loro programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus. |
(5) |
Tali programmi sono stati ritenuti conformi alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(6) |
Tali programmi nazionali di controllo devono pertanto essere approvati. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati i programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).
(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).
ALLEGATO
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Belgio |
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Repubblica ceca |
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Danimarca |
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Germania |
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Estonia |
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Grecia |
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Spagna |
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Francia |
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Irlanda |
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Italia |
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Cipro |
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Lettonia |
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Lituania |
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Ungheria |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Polonia |
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Portogallo |
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Slovenia |
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Slovacchia |
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Finlandia |
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Svezia |
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Regno Unito |