This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0693
2006/693/EC: Commission Decision of 13 October 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards the conditions applicable to movements from or through restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 4813) (Text with EEA relevance)
2006/693/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 4813] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/693/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 4813] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 283 del 14.10.2006, p. 52–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 294–300
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266
14.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2006
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini
[notificata con il numero C(2006) 4813]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/693/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 11 e 12, l'articolo 19, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone. |
(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
(3) |
La direttiva 2000/75/CE prevede l'applicazione di alcune restrizioni in un raggio di 20 km intorno all'azienda infetta, non appena in un'azienda sia ufficialmente confermata la presenza di febbre catarrale degli ovini. Tali restrizioni comprendono, per gli animali a rischio, il divieto dei movimenti in uscita e in ingresso dalle aziende situate entro tale raggio («divieto dei movimenti»). La direttiva prevede deroghe al divieto dei movimenti degli animali all'interno della zona di protezione. |
(4) |
Ai fini del trasporto diretto a un macello è quindi opportuno consentire il movimento degli animali dalle aziende ubicate all'interno della zona soggetta a restrizioni e alle quali si applica il divieto dei movimenti. Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE così da consentire tali movimenti. |
(5) |
Tenuto conto di alcune pratiche di allevamento, è opportuno altresì prevedere condizioni specifiche che riducano al minimo il rischio di trasmissione del virus quando gli animali di aziende cui si applica il divieto dei movimenti vengano trasferiti in specifiche aziende ubicate nella zona soggetta a restrizioni dalle quali possono uscire solo per la macellazione. È opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo che contempli anche tali condizioni. |
(6) |
Attualmente l'articolo 4 della decisione 2005/393/CE prevede la possibilità che l'autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizione per i movimenti interni degli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro, purché sia effettuata una valutazione del rischio caso per caso e siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, tale disposizione non prevede ancora che le deroghe al divieto di uscita debbano essere collegate all'esito favorevole della valutazione di rischio. È opportuno e più trasparente prescrivere che la concessione di tali deroghe debba far seguito alla conclusione favorevole della valutazione di rischio. |
(7) |
La deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi comunitari, attualmente prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/393/CE, comporta, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della medesima decisione, condizioni di polizia sanitaria da applicare ai movimenti interni a destinazione di un'azienda oltre all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione. |
(8) |
Per garantire coerenza, è opportuno che le condizioni di polizia sanitaria, previste dall'articolo 4 della decisione 2005/393/CE per la deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione, e l'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione vengano applicate anche in relazione alla deroga al divieto di uscita per gli animali destinati direttamente alla macellazione in un altro Stato membro. |
(9) |
Le disposizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE relative ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni devono essere coerenti con le condizioni previste dal capitolo 2.2.13 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE). |
(10) |
Gli scambi intracomunitari di sperma congelato conforme alle condizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione quando un test successivo alla raccolta accerti al di là di ogni dubbio l'assenza della malattia nell'animale donatore. |
(11) |
La Francia e la Germania hanno comunicato alla Commissione l'esigenza di adeguare le zone soggette a restrizioni relative a tali Stati membri. È di conseguenza opportuno modificare l'allegato I della decisione 2005/393/CE. |
(12) |
La decisione 2005/393/CE deve essere dunque modificata di conseguenza. |
(13) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/393/CE è modificata come segue.
1) |
L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Deroga al divieto dei movimenti In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti per gli animali di seguito elencati:
|
2) |
All'articolo 3, l'alinea del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente concede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:». |
3) |
All'articolo 4, l'alinea dell'articolo e l'alinea della lettera a) sono sostituiti dai seguenti: «L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:
|
4) |
L'articolo 5 è modificato come segue:
|
5) |
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/633/CE (GU L 258 del 21.9.2006, pag. 7).
ALLEGATO
I. L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.
1) |
L'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente: «Germania Assia L'intero Land Bassa Sassonia
Renania Settentrionale-Vestfalia L'intero Land Renania-Palatinato L'intero Land Saarland L'intero Land.» |
2) |
L'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente: «Francia Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
|
II. L'allegato II della decisione 2005/393/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
di cui all'articolo 3, paragrafo 1
A. Ruminanti vivi
1. Prima della spedizione, i ruminanti vivi devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno:
a) |
60 giorni; oppure |
b) |
28 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, eseguite almeno 28 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori; oppure |
c) |
14 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente, eseguito almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori. |
2. Durante il trasporto al luogo di destinazione, i ruminanti devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides.
B. Sperma dei ruminanti
1. Lo sperma deve provenire da animali donatori che siano stati:
a) |
protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; oppure |
b) |
sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo; oppure |
c) |
sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:
|
2. Lo sperma fresco può essere prodotto da donatori maschi che siano stati protetti dagli attacchi dei Culicoides per almeno 30 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; e che siano stati sottoposti:
a) |
con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate antecedentemente al primo prelievo, ogni 28 giorni durante il periodo di raccolta e 28 giorni dopo l'ultimo prelievo; oppure |
b) |
con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:
|
3. Lo sperma congelato può essere prodotto da maschi donatori che siano stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale effettuate su un campione prelevato tra il ventunesimo e il trentesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma nel corso del periodo di conservazione obbligatoria di cui all'allegato C, punto 1, lettera f), della direttiva 88/407/CEE del Consiglio (1) o all'allegato D, capitolo III, lettera g), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2).
4. I ruminanti femmina devono restare sotto osservazione nell'azienda di origine durante un periodo di almeno 28 giorni dopo l'inseminazione con lo sperma fresco di cui ai punti 1 e 2.
C. Ovociti ed embrioni di ruminanti
1. Gli embrioni ottenuti in vivo di animali della specie bovina devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (3)
2. Gli embrioni ottenuti in vivo di ruminanti diversi dai bovini e gli embrioni prodotti in vitro dei bovini devono provenire da femmine donatrici che siano state:
a) |
protette dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli embrioni/ovociti; oppure |
b) |
sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovociti; oppure |
c) |
sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovociti. |
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.