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Document 32006D0662

2006/662/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2006 , relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri [notificata con il numero C(2006) 4308]

GU L 272 del 3.10.2006, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 208–212 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/662/oj

3.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 4308]

(2006/662/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità deve avviare o aiutare gli Stati membri ad avviare le misure tecniche e scientifiche necessarie a elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e a promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), occorre fissare entro la fine del 2007 un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nei branchi di tacchini.

(3)

Per fissare l’obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei branchi di tacchini degli Stati membri. Tali informazioni non sono aggiornate e occorre dunque effettuare un’indagine speciale per controllare la diffusione della salmonella nei tacchini nell’arco di un periodo adeguato che tenga conto di eventuali variazioni stagionali.

(4)

L’indagine dovrà fornire le informazioni tecniche che sono necessarie per sviluppare la normativa veterinaria comunitaria. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei tacchini negli Stati membri, a quest’ultimi va concesso un contributo finanziario comunitario perché soddisfino i requisiti specifici dell’indagine. È opportuno un rimborso del 100 % delle spese sostenute per analisi di laboratorio, nei limiti di un importo massimo. Tutte le altre spese (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario.

(5)

Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l’indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni.

(6)

Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.

(7)

Occorre specificare il tasso da applicare per convertire le richieste di pagamento presentate in moneta nazionale, come voluto all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (3).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali

1.   Per valutare la diffusione della Salmonella spp. nell’intera Comunità, verrà effettuata un’indagine presso:

branchi di tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti l’uscita dall’azienda prescelta per la macellazione;

branchi di tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti lo spopolamento.

2.   I risultati dell’indagine saranno usati per fissare obiettivi comunitari ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3.   L’indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1o ottobre 2006.

4.   Ai fini della presente decisione, i termini «autorità competente» sono la o le autorità di uno Stato membro designate all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Base di campionamento

1.   Gli Stati membri organizzano il campionamento per l’indagine sui branchi di tacchini e lo applicano dal 1o ottobre 2006 alle aziende con almeno 500 uccelli da ingrasso o 250 uccelli da riproduzione. In ogni azienda prescelta di tacchini da ingrasso va sottoposto a campionamento un branco di età adeguata.

Nei paesi tuttavia in cui il numero calcolato di branchi da campionare è più elevato del numero di aziende con almeno il suddetto numero di uccelli, nella stessa azienda si potranno campionare fino a 4 branchi per ottenere il numero calcolato di branchi. I branchi supplementari esaminati nella stessa azienda dovranno provenire se possibile da locali di stabulazione diversi e i campioni essere prelevati in stagioni diverse.

Se il numero di branchi da campionare ancora non bastasse, si possono campionare più di 4 branchi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori.

2.   Il campionamento sarà eseguito dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.

Articolo 3

Individuazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione dei pertinenti isolati

1.   L’individuazione della Salmonella spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati avverrà nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

Se il Laboratorio nazionale di riferimento non è in grado di compiere le analisi o se non è quello che effettua normalmente tali analisi, le autorità competenti possono chiedere ad altri laboratori già coinvolti nei controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

Tali laboratori devono dimostrare di saper usare i metodi di rilevazione prescritti, di applicare un sistema di garanzia della qualità conforme alla norma ISO 17025 e di essere sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

2.   L’individuazione Salmonella spp. avverrà secondo il metodo a tal fine raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento.

3.   La sierotipizzazione dei pertinenti isolati avverrà in base al metodo di Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità nazionale che elabora la relazione annuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE (4) raccoglie e valuta i risultati ottenuti ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, con il campionamento di cui all’articolo 2 della medesima, e riferisce alla Commissione tutti i dati prescritti e la sua valutazione.

2.   La Commissione trasmetterà i dati all’Autorità europea della sicurezza alimentare, che li esaminerà.

3.   I risultati e i dati nazionali aggregati verranno diffusi salvaguardandone la riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

Le mansioni e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione verranno attuate ottemperando alle specifiche tecniche presentate alla riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del (…), pubblicato sul sito web della Commissione http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

Articolo 6

Entità del contributo finanziario comunitario

1.   La Comunità dà un contributo finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri per analisi di laboratorio, come la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.

2.   Il contributo finanziario comunitario si limita a 20 EUR a prova, per l’individuazione batteriologica della Salmonella spp. e a 30 EUR, per la sierotipizzazione dei pertinenti isolati.

3.   Il contributo finanziario dalla Comunità non può superare gli importi di cui all’allegato I per la durata dell’indagine.

Articolo 7

Condizioni per ottenere un contributo finanziario comunitario

1.   Gli Stati membri otterranno il contributo finanziario di cui all’articolo 6 se effettueranno l’indagine secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione di appalti pubblici, e se l’indagine soddisfa le seguenti condizioni:

a)

entro il 1o ottobre 2006, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine;

b)

entro il 28 febbraio 2007, consegna di una relazione sullo stato di avanzamento relativa ai primi 3 mesi d’indagine; tale relazione conterrà tutte le informazioni date al capitolo 6: Relazione sulle specifiche tecniche, di cui all’articolo 5;

c)

entro e non oltre il 31 ottobre 2007, invio di una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell'indagine, unitamente alle ricevute delle spese sostenute e ai risultati ottenuti nel periodo dall’1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute comprenderà almeno le informazioni di cui all’allegato II;

d)

l’indagine va effettivamente effettuata.

2.   Su richiesta dello Stato membro interessato, può essere versato un anticipo pari al 50 % dell’importo globale di cui all’allegato I.

3.   Se la scadenza del paragrafo 1, lettera c) non sarà rispettata, il contributo finanziario ottenibile verrà ridotto progressivamente del 25 % dell’importo globale fino al 15 novembre 2007, del 50 % fino all’1 dicembre 2007 e del 100 % fino al 15 dicembre 2007.

Articolo 8

Tasso di conversione per domande espresse in valute nazionali

Il tasso di conversione per domande espresse in valuta nazionale presentate durante il mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del «n + 1» o il primo giorno precedente quello per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2006.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


ALLEGATO I

Importo massimo del contributo finanziario comunitario agli Stati membri

Stato membro

Importo (€)

Belgio — BE

15 210

Repubblica ceca — CZ

30 030

Danimarca — DK

8 190

Germania — DE

61 100

Estonia — EE

0

Grecia — EL

15 990

Spagna — ES

37 700

Francia — FR

85 670

Irlanda — IE

35 230

Italia — IT

62 920

Cipro — CY

1 040

Lettonia — LV

0

Lituania — LT

7 930

Lussemburgo — LU

0

Ungheria — HU

41 860

Malta — MT

650

Paesi Bassi — NL

24 830

Austria — AT

26 130

Polonia — PL

58 370

Portogallo — PT

15 730

Slovenia — SL

19 110

Slovacchia — (SK)

9 100

Finlandia — FI

25 740

Svezia — SE

7 280

Regno Unito — UK

53 300

Totale

643 110


ALLEGATO II

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