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Dokument 32006D0315
2006/315/EC: Commission Decision of 28 April 2006 on the eligibility of expenditure to be incurred by certain Member States in 2006 for the collection and management of the data needed to conduct the common fisheries policy (notified under document number C(2006) 1704)
2006/315/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006 , relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2006) 1704]
2006/315/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006 , relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2006) 1704]
GU L 116 del 29.4.2006, s. 68–71
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, s. 662–665
(MT)
I kraft
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/68 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca
[notificata con il numero C(2006) 1704]
(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2006/315/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (2). Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all’ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all’importo della partecipazione finanziaria della Comunità. |
(2) |
La Commissione ha ricevuto le proposte annuali di programmi nazionali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Slovenia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, in conformità al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all’articolo 4 della decisione 2000/439/CE. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2006 e ha verificato l’ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata. |
(4) |
Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2007, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell’elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce per il 2006 l’importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca.
Articolo 2
La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 3
La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 4
1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.
2. Una seconda rata sarà versata nel 2007, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.
Articolo 5
1. Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili ai sensi della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2005.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
Articolo 6
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. Decisione modificata dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 26).
(2) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).
ALLEGATO I
Programma minimo
Stato membro |
Spese ammissibili (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
BELGIO |
1 014 257 |
507 129 |
DANIMARCA |
4 299 000 |
2 149 500 |
GERMANIA |
2 444 531 |
1 222 265 |
ESTONIA |
475 988 |
237 994 |
GRECIA |
1 620 845 |
810 423 |
SPAGNA |
6 510 667 |
3 255 334 |
FRANCIA |
6 613 877 |
3 306 939 |
IRLANDA |
4 524 442 |
2 262 221 |
ITALIA |
3 954 825 |
1 977 413 |
CIPRO |
589 866 |
294 933 |
LETTONIA |
317 073 |
158 536 |
LITUANIA |
122 691 |
61 346 |
MALTA |
551 845 |
275 923 |
PAESI BASSI |
3 026 346 |
1 513 173 |
POLONIA |
571 660 |
285 830 |
PORTOGALLO |
2 550 422 |
1 275 211 |
SLOVENIA |
373 060 |
186 530 |
FINLANDIA |
1 247 350 |
623 675 |
SVEZIA |
2 709 795 |
1 354 898 |
REGNO UNITO |
6 222 481 |
3 111 241 |
Totale |
49 741 021 |
24 870 511 |
ALLEGATO II
Programma esteso
Stato membro |
Spese ammissibili (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
BELGIO |
|
|
DANIMARCA |
|
|
GERMANIA |
544 246 |
190 486 |
ESTONIA |
26 208 |
9 173 |
GRECIA |
215 350 |
75 373 |
SPAGNA |
1 842 106 |
644 737 |
FRANCIA |
339 500 |
118 825 |
IRLANDA |
371 426 |
129 999 |
ITALIA |
560 554 |
196 194 |
CIPRO |
|
|
LETTONIA |
5 364 |
1 878 |
LITUANIA |
|
|
MALTA |
|
|
PAESI BASSI |
435 762 |
152 517 |
POLONIA |
1 316 |
461 |
PORTOGALLO |
443 832 |
155 241 |
SLOVENIA |
|
|
FINLANDIA |
257 434 |
90 102 |
SVEZIA |
81 518 |
28 531 |
REGNO UNITO |
2 134 804 |
747 181 |
Totale |
7 259 420 |
2 540 798 |