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Document 32006D0146

    2006/146/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2006 , relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2006) 417] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 55 del 25.2.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 303–308 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/146(1)/oj

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 55/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2006

    relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

    [notificata con il numero C(2006) 417]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/146/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai passi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 1999/507/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (2), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

    (2)

    Le principali norme di polizia sanitaria che gli Stati membri devono rispettare per l'importazione da paesi terzi di cani, gatti e altri animali suscettibili alla rabbia sono contenute nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4). Tuttavia la certificazione veterinaria non è ancora armonizzata.

    (3)

    Casi di malattia di Hendra e di malattia di Nipah con esito mortale nell'uomo sono stati dichiarati rispettivamente in Australia e in Malaysia.

    (4)

    Le volpi volanti del genere Pteropus sono considerate l'ospite naturale del virus Hendra e si sospetta costituiscano il serbatoio del virus Nipah. Tuttavia questi mammiferi non presentano sintomi clinici di malattia e possono ospitare il virus in presenza di anticorpi neutralizzanti.

    (5)

    Le volpi volanti sono occasionalmente importate da paesi terzi. In attesa di norme comunitarie di polizia sanitaria per l'importazione di volpi volanti da paesi terzi, è necessario introdurre alcune misure di protezione con riguardo alle malattie di Hendra e Nipah.

    (6)

    La malattia di Hendra può essere veicolata dai gatti e che cani e gatti contraggono la malattia di Nipah. L'esposizione ai rispettivi virus stimola, in animali malati e convalescenti, la sieroconversione evidenziabile con analisi di laboratorio.

    (7)

    La presenza di tali zoonosi nei paesi in parola può costituire un pericolo per le persone e per gli animali suscettibili della Comunità.

    (8)

    È opportuno adottare misure di protezione a livello comunitario applicabili alle importazioni di volpi volanti, cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia.

    (9)

    Tuttavia la malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata segnalata in Australia dal 1999. Pertanto non devono essere richieste speciali prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia.

    (10)

    A fini di chiarezza occorre prevedere disposizioni che consentano il transito di cani e gatti attraverso gli aeroporti internazionali della Malaysia.

    (11)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietate le importazioni di volpi volanti del genere Pteropus dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia.

    2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, le volpi volanti del genere Pteropus possono essere importate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    gli animali sono originari di colonie tenute in cattività;

    b)

    gli animali sono stati isolati in locali di quarantena per almeno 60 giorni;

    c)

    gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un saggio ELISA riconosciuto per la ricerca di anticorpi dei virus Hendra e Nipah, effettuati presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di tali prove, su due campioni di sangue prelevati con un intervallo di 21-30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

    Articolo 2

    1.   Sono vietate le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale).

    2.   In deroga al paragrafo 1, cani e gatti possono essere importati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione;

    b)

    gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah; e

    c)

    gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a cani e gatti in transito, purché essi rimangano entro il perimetro di un aeroporto internazionale.

    Articolo 3

    1.   Sono proibite le importazioni di gatti dall'Australia.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i gatti possono essere importati a condizione che gli animali non siano stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale.

    Articolo 4

    La decisione 1999/507/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/708/CE (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 41).

    (3)  Cfr. allegato I.

    (4)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).


    ALLEGATO I

    Decisione abrogata e sue modificazioni successive

    Decisione 1999/507/CE della Commissione

    (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66)

    Decisione 1999/643/CE della Commissione

    (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 38)

    Decisione 2000/6/CE della Commissione

    (GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29)

    Decisione 2000/708/CE della Commissione

    (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 41)


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Decisione 1999/507/CE

    Presente decisione

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Allegato I

    Allegato II


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