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Document 32005R2028
Commission Regulation (EC) No 2028/2005 of 13 December 2005 opening the tariff quota for the year 2006 for the importation into the European Community of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Council Regulation (EC) No 3448/93
Regolamento (CE) n. 2028/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005 , relativo all'apertura di un contingente tariffario per l’anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2028/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005 , relativo all'apertura di un contingente tariffario per l’anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
GU L 327 del 14.12.2005, p. 7–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 337–340
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2005
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l’anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE (5), dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero, classificate con il codice ex22029010. |
(3) |
L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), di seguito «accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex22029010 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi. |
(4) |
Occorre aprire un contingente tariffario per l’anno 2006 applicabile alle bevande analcoliche in questione. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2005 applicabile ai prodotti in questione, aperto a norma del regolamento (CE) n. 2185/2004 della Commissione (7), è stato esaurito il 31 ottobre 2005. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, il contingente tariffario per il 2006 andrebbe pertanto aumentato del 10 %. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (8), stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in forza di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole. |
(6) |
Per garantire un'adeguata gestione del contingente tariffario nell'interesse degli operatori, l'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente dovrebbe essere temporaneamente subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie di un certificato rilasciato dalle autorità norvegesi. |
(7) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all’allegato I sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. L'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente tariffario fissato nell'allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui all'allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità.
4. Per le quantità importate che eccedono il volume del contingente ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.
(4) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.
(5) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.
(6) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(7) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 10.
(8) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia
N. d'ordine |
Codice NC |
Descrizione del prodotto |
Volume del contingente annuale per il 2006 |
Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente |
Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente |
09.0709 |
2202 10 00 |
— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti |
15,73 milioni di litri |
Esenzione |
0,047 EUR/litro |
ex22029010 |
Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
ALLEGATO II
Certificato per l’ammissione nella Comunità in esenzione da dazi delle acque classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex22029010