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Document 32005R0503
Commission Regulation (EC) No 503/2005 of 31 March 2005 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas and a reference quantity for certain products originating in Morocco
Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco
Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco
GU L 83 del 1.4.2005, p. 13–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 176–179
(MT)
In force
1.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 503/2005 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 16 marzo 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. |
(2) |
Tale protocollo prevede per alcuni prodotti originari del Marocco, nuovi contingenti tariffari e un nuovo quantitativo di riferimento nonché alcune modifiche dei contingenti tariffari fissati attualmente nel regolamento (CE) n. 747/2001. |
(3) |
Per applicare i nuovi contingenti tariffari e il nuovo quantitativo di riferimento e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001. |
(4) |
Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e del nuovo quantitativo di riferimento e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004. |
(5) |
Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di tali contingenti devono essere imputati ai contingenti tariffari aperti rispettivi in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento. |
(6) |
Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I quantitativi che, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 e 09.1137, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione (GU L 42 del 12.2.2005, pag. 11).
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:
1) |
Il titolo della tabella è sostituito dal seguente testo: «PARTE A: contingenti tariffari»; |
2) |
La tabella che figura nella parte A è modificata come segue:
|
3) |
È aggiunta la PARTE B seguente: «PARTE B: Quantitativi di riferimento
|
(1) Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.
(2) Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %.
(3) Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1o novembre al 31 maggio.
(4) A decorrere dal 1o gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.