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Document 32005R0503

Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco

GU L 83 del 1.4.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 176–179 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/503/oj

1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/13


REGOLAMENTO (CE) N. 503/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 marzo 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede per alcuni prodotti originari del Marocco, nuovi contingenti tariffari e un nuovo quantitativo di riferimento nonché alcune modifiche dei contingenti tariffari fissati attualmente nel regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare i nuovi contingenti tariffari e il nuovo quantitativo di riferimento e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e del nuovo quantitativo di riferimento e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di tali contingenti devono essere imputati ai contingenti tariffari aperti rispettivi in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

(6)

Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi che, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 e 09.1137, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione (GU L 42 del 12.2.2005, pag. 11).

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

Il titolo della tabella è sostituito dal seguente testo: «PARTE A: contingenti tariffari»;

2)

La tabella che figura nella parte A è modificata come segue:

a)

la linea per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1110 è soppressa;

b)

vengono inserite le seguenti linee:

«09.1150

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.6. al 30.6.2004

51,5

Esenzione

0603 10 10

— Rose

0603 10 20

— Garofani

0603 10 40

— Gladioli

0603 10 50

— Crisantemi

 

 

dall'1.6. al 30.6.2005

53

 

 

dall'1.6. al 30.6.2006

54,5

 

 

dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.4. al 30.4.

100

Esenzione»

c)

le linee dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 e 09.1130 sono sostituite rispettivamente dalle linee seguenti:

«09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.10. al 31.10

10 600

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11. al 30.11

27 700

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.12. al 31.12.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.1. al 31.1.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.2. al 28/29.2.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.3. al 31.3.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.4. al 30.4.

16 500

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.5. al 31.5.2004

4 000

Esenzione (1) (2)

dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5.

5 000

Esenzione (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

15 000

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2004 fino al 31.5.2005

28 000 (1)

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2005 fino al 31.5.2006

38 000 (2)

Esenzione (1) (2)

dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5

48 000 (3)

Esenzione (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (6)

dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Arance fresche

dall’1.12.2003 fino al 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Clementine fresche

dall’1.11.2003 fino al 29.2.2004

120 000

Esenzione (1) (10)

dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.

143 700»

3)

È aggiunta la PARTE B seguente:

«PARTE B:   Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0105

0705 19 00

Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio

dall'1.5. al 31.12.2004

2 060

Esenzione»

0705 29 00

Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

 

dall'1.1. al 31.12.2005

3 180

 

 

dall'1.1. al 31.12.2006

3 270

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

3 360


(1)  Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(2)  Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %.

(3)  Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1o novembre al 31 maggio.

(4)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.


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