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Document 32005D0928

2005/928/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2005 , relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea [notificata con il numero C(2005) 5503] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 344 del 27.12.2005, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2013; abrogato da 32013D0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2005) 5503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/928/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/544/CEE, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (direttiva ERMES) (2) è stata abrogata il 27 dicembre 2005 tramite direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva faceva obbligo agli Stati membri di designare quattro canali nella banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (di seguito denominato «ERMES») e di predisporre, quanto prima, piani per consentire al servizio ERMES di occupare l’intera banda 169,4 – 169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

(2)

L’utilizzo della banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz per i servizi ERMES nella Comunità si è ridotto in modo significativo se non addirittura cessato completamente; ne deriva che questa banda non è più utilizzata in modo efficiente da ERMES e che pertanto potrebbe essere impiegata meglio per rispondere ad altre esigenze delle politiche comunitarie.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della Decisione spettro radio, il 7 luglio 2003 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «la CEPT») di raccogliere informazioni sulle attuali e future possibili applicazioni della banda 169,4 – 169,8 MHz, di individuare un elenco di opzioni alternative per l’utilizzo di detta banda dello spettro radio, segnatamente quelle non esclusivamente connesse alle tradizionali comunicazioni elettroniche. La CEPT è stata incaricata di valutare, per ciascuna possibile applicazione, le modalità di coesistenza tra le varie applicazioni e la possibilità di utilizzare bande dello spettro radio alternative, conformemente ai principi enunciati dalla direttiva quadro. La banda di frequenze in questione, che è già parzialmente armonizzata, è adatta per alcune applicazioni relative all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno in diversi settori delle politiche comunitarie, alcune delle quali possono contribuire ad aiutare i disabili o coadiuvare la collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni nell’Unione europea.

(4)

L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4) fa obbligo agli Stati membri di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro, prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare delle persone audiolese e le persone che necessitano urgentemente di assistenza.

(5)

Sulla scorta delle ricerche tecniche e delle informazioni raccolte, la CEPT ha confermato che nonostante l’adozione della direttiva 90/544/CEE, l’utilizzo di questo spettro radio per ERMES è rimasto molto limitato e che le esigenze relative ai sistemi di radiomessaggeria o di radioavviso sono cambiate in Europa giacché tali funzioni sono state sostituite da altre tecnologie quali i servizi di messaggeria breve (SMS) su rete GSM.

(6)

Conseguentemente si rende necessario modificare l’attribuzione dei diversi componenti della banda di frequenze 169,4 – 169,8 MHz dello spettro radio riservato ai servizi ERMES al fine di assicurare un utilizzo più efficiente di tale spettro radio pur preservandone il carattere armonizzato.

(7)

In ossequio al mandato la CEPT ha elaborato un nuovo piano delle frequenze e una nuova disposizione dei canali che consente la condivisione della banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz da parte di sei tipi di applicazioni selezionate, al fine di rispondere a varie esigenze delle politiche comunitarie. Tali esigenze riguardano l’assistenza tramite l’utilizzo di apparecchi acustici per le persone che soffrono di deficit uditivo, per le quali l’esistenza di una banda di frequenze armonizzata nella Comunità migliorerebbe le condizioni di spostamento tra gli Stati membri e ridurrebbe i prezzi degli apparecchi grazie alle economie di scala; lo sviluppo del mercato interno dei sistemi di telesoccorso che consentono alle persone anziane o disabili di inviare richieste di aiuto in situazioni di emergenza; i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità che consentono di localizzare e recuperare nella Comunità beni rubati; i sistemi di telerilevamento di contatori da parte delle aziende di erogazione idrica e elettrica; e i sistemi di radiomessaggeria esistenti, quali i servizi ERMES e i sistemi di radiocomunicazione mobile privata (PMR) utilizzati temporaneamente per coprire speciali manifestazioni di durata limitata, che può variare da qualche giorno a qualche mese.

(8)

I risultati dei lavori svolti nell’ambito del mandato conferito alla CEPT, che la Commissione giudica soddisfacenti, devono essere resi applicabili nella Comunità e attuati dagli Stati membri. Le rimanenti autorizzazioni relative ai servizi ERMES e/o PMR che non sono conformi al nuovo piano delle frequenze e alle disposizioni sui canali devono conservare loro validità fino alla loro scadenza o fino a che le applicazioni ERMES e/o PMR in questione possano essere trasferite verso altre idonee bande di frequenza dello spettro radio senza oneri eccessivi.

(9)

Nel concedere l’accesso allo spettro radio si deve applicare il sistema di autorizzazioni meno oneroso, conformemente alla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (5), compresa l’assenza di diritti d’uso individuali.

(10)

Fatte salve le esigenze in materia di spettro di alcune politiche specifiche che possono richiedere l’attribuzione esclusiva di frequenze, in linea generale è opportuno proporre delle distribuzioni il più possibile generiche per le bande dello spettro radio in modo da poter orientarne l’utilizzo unicamente in base agli specifici limiti d’uso, quali il coefficiente di utilizzo o i livelli di potenza, e garantire, con l’applicazione di norme armonizzate riconosciute conformemente alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6), che le apparecchiature operanti sulle frequenze attribuite dello spettro radio rendano minimo il consumo delle risorse di tale spettro in modo da evitare interferenze nocive.

(11)

Il coordinamento dei canali tra paesi confinanti con riferimento alla fascia di alta potenza della banda 169,4 – 169,8125 MHz sarà assicurato tramite accordi bilaterali o multilaterali.

(12)

Per assicurare anche nel lungo periodo un utilizzo efficiente della banda 169,4 – 169,8125 MHz le amministrazioni devono continuare a studiare le possibilità di incrementare l’efficienza, in particolare l’utilizzo della banda di sicurezza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente decisione è l’armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo efficiente della banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio nella Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«apparecchio acustico» un sistema di comunicazioni radio che solitamente include uno o più radiotrasmettitori e una o più riceventi e consente alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva;

b)

«sistema di telesoccorso», un sistema e la rete di comunicazioni radio affidabili che comprende un apparecchio portatile che consente a una persona bisognosa d’aiuto, in uno spazio limitato, di trasmettere una richiesta di assistenza con un semplice gesto;

c)

«sistemi di telelettura per contatori», un sistema che consente il monitoraggio a distanza dello stato, la telemisurazione e i comandi di servizio attraverso l’uso di dispositivi di radiocomunicazione;

d)

«sistemi di tracciabilità e rintracciabilità di beni», un sistema che consente di tracciare e localizzare beni patrimoniali in vista del loro recupero, consistenti generalmente in un radiotrasmettitore posto sull’oggetto da proteggere e in un ricevitore e che possono comprendere anche un allarme;

e)

«sistema di radioavviso», un sistema che consente comunicazioni radio unidirezionali tra l’emittente e il destinatario utilizzando una stazione base e un dispositivo portatile come ricevitore;

f)

«comunicazioni radio mobili private (PMR)», un servizio di comunicazioni mobili terrestre che utilizza le modalità simplex, semi-duplex e eventualmente duplex completo a livello del terminale per assicurare le comunicazioni tra un gruppo chiuso di utenti.

Articolo 3

Applicazioni armonizzate

1.   La banda dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è suddivisa in una fascia di bassa potenza e una fascia di alta potenza. Il relativo piano delle frequenze e le disposizioni concernenti i canali sono riportati nell’allegato alla presente decisione.

2.   La fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è occupata dalle seguenti applicazioni privilegiate:

a)

utilizzo esclusivo per apparecchi acustici;

b)

utilizzo esclusivo per sistemi di telesoccorso;

c)

utilizzo non esclusivo per sistemi di telerilevamento contatori;

d)

utilizzo non esclusivo per trasmittenti di bassa potenza dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

3.   La fascia di alta potenza della banda 169,4 – 169,8 MHz è occupata dalle seguenti applicazioni privilegiate:

a)

trasmittenti di alta potenza per sistemi di tracciabilità e rintracciabilità;

b)

sistemi di radioavviso esistenti o sistemi di radioavviso trasferiti da altri canali della banda dello spettro radio.

4.   La banda dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz può essere utilizzata per applicazioni alternative a condizione che non impediscano l’attuazione armonizzata delle applicazioni privilegiate. Dette applicazioni alternative sono:

a)

apparecchi acustici, per la parte non esclusiva di bassa potenza della banda dello spettro radio;

b)

i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, di radiovviso, oppure l’uso temporaneo o le comunicazioni radio mobili private su base nazionale nella fascia di alta potenza della banda.

5.   La potenza irradiata massima nella fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è limitata a 0,5 watt di potenza effettiva irradiata (ERP). I coefficienti di utilizzo massimo per i sistemi di telelettura contatori e dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità nella fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz sono, rispettivamente, inferiori a 10 % e a 1 %.

6.   Può proseguire l’utilizzo della banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio da parte dei sistemi di radioavviso e delle comunicazioni radio mobili private autorizzato alla data di notificazione della presente decisone e non conforme alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 5, fintanto che rimangono valide le autorizzazioni per detti servizi, esistenti alla data di notificazione della presente decisione.

Articolo 4

Attuazione dell’articolo 3

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 27 dicembre 2005.

Articolo 5

Monitoraggio

Gli Stati membri provvedono a monitorare l’utilizzo della banda 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio al fine di assicurarne un uso efficiente e trasmettono i loro risultati alla Commissione.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Viviane Reding

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28.

(3)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 38.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Piano di frequenze della banda 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio

Applicazioni di bassa potenza

Banda di sicurezza

Applicazioni di alta potenza

Applicazioni specifiche di bassa potenza

Telesoccorso

Apparecchi acustici

Telesoccorso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Radio avviso

Radio avviso

Radio avviso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Sistemi di radioavviso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Apparecchi acustici

Utilizzo esclusivo

Questi canali possono essere usati su base nazionale per applicazioni di alta potenza quali i sistemi di radioavviso, rintracciabilità, utilizzo temporaneo o PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Legenda:

Prima riga: categoria di applicazioni, vale a dire applicazioni di bassa potenza o applicazioni di alta potenza;

Seconda riga: applicazioni privilegiate:

Applicazioni specifiche di bassa potenza: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d).

Telesoccorso: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Apparecchi acustici: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Sistema di tracciabilità e di rintracciabilità (parte di alta potenza): cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Sistemi di radioavviso: cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Terza riga: applicazioni alternative: cfr. articolo 3, paragrafo 4;

Quarta e quinta riga: griglia dei canali (in kHz) e numeri dei canali.


Disposizione dei canali per la banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz

Larghezza di banda 12,5 kHz

Larghezza di banda 25 kHz

Larghezza di banda 50 kHz

Numero del canale

Frequenza centrale

Numero del canale

Frequenza centrale

Numero del canale

Frequenza centrale

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

«0»

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

«1»

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

«2»

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

«Banda di sicurezza» 12,5 kHz

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  In considerazione della possibilità di utilizzare qualsiasi canale di alta potenza per le applicazioni destinate all’utilizzo temporaneo. Tuttavia, per agevolare il coordinamento transfrontaliero, i sistemi che utilizzano i canali di 25 kHz devono rispettare la griglia dei canali a partire dal limite inferiore del canale 9.


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