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Document 32005D0609
2005/609/EC: Commission Decision of 8 August 2005 amending Decision 2005/240/EC authorising methods for grading pig carcases in Poland (notified under document number C(2005) 2985)
2005/609/CE: Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2985]
2005/609/CE: Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2985]
GU L 207 del 10.8.2005, p. 20–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2024; abrog. impl. da 32024D1434
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10.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2005
recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia
[notificata con il numero C(2005) 2985]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2005/609/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2005/240/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati in Polonia tre metodi di classificazione delle carcasse di suino. |
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(2) |
Il governo della Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare modifiche nella descrizione di due degli apparecchi. |
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(3) |
Dall’esame della suddetta richiesta risultano soddisfatte le condizioni per autorizzare modifiche nella descrizione degli apparecchi di cui trattasi. |
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(4) |
La decisione 2005/240/CE deve essere quindi modificata di conseguenza. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/240/CE è modificato come segue:
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1) |
Il testo del punto 2 della parte 2 è sostituito dal testo seguente:
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2) |
Il testo del punto 2 della parte 3 è sostituito dal testo seguente:
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Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).