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Document 32005D0609

2005/609/CE: Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2985]

OJ L 207, 10.8.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/609/oj

10.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2005

recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 2985]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2005/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/240/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati in Polonia tre metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2)

Il governo della Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare modifiche nella descrizione di due degli apparecchi.

(3)

Dall’esame della suddetta richiesta risultano soddisfatte le condizioni per autorizzare modifiche nella descrizione degli apparecchi di cui trattasi.

(4)

La decisione 2005/240/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/240/CE è modificato come segue:

1)

Il testo del punto 2 della parte 2 è sostituito dal testo seguente:

«2)

L’apparecchio è munito di una linea di trasduttori ad ultrasuoni a 3,5 MHz (U Systems).

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM.»

2)

Il testo del punto 2 della parte 3 è sostituito dal testo seguente:

«2)

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (GE Inspection Technologies).

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti da un computer in risultato di stima del tenore di carne magra.»

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62.


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