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Document 32005D0500
2005/500/EC: Commission Decision of 12 July 2005 laying down special conditions for imports of fishery products from Grenada (notified under document number C(2005) 2545) (Text with EEA relevance)
2005/500/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada [notificata con il numero C(2005) 2545] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/500/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada [notificata con il numero C(2005) 2545] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 183 del 14.7.2005, p. 104–108
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 227–231
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/104 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2005
che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada
[notificata con il numero C(2005) 2545]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/500/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Grenada per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca. |
(2) |
Le prescrizioni della legislazione di Grenada in materia di ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. |
(3) |
In particolare, il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della disciplina vigente. |
(4) |
Il PHD-MHE ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(5) |
È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. |
(6) |
Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina o dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo quanto prescritto dalla direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (2). Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione del PHD-MHE alla Commissione. |
(7) |
È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)» è l'autorità competente a Grenada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca alle prescrizioni della direttiva 91/493/CEE.
Articolo 2
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Grenada devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3
1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del PHD-MHE, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.
Articolo 4
I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Articolo 5
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «GRENADA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti da Grenada e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di riconoscimento |
Nome |
Città Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
Osservazioni |
||||||
001 |
Grenada Commercial Fisheries Ltd |
St. George's |
|
PP |
A |
||||||
002 |
Caribbean Seafoods Ltd |
St. George's |
|
PP |
A |
||||||
005 |
Minerva (Cardinal Olliverre) |
Carriacou |
|
ZV |
|
||||||
006 |
Comment (Devon Mitchell) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
||||||
009 |
Mascot (Don Blair) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
||||||
0010 |
Content I (Chad Charles) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
||||||
0011 |
Content II (Francis Decoteau) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
||||||
0012 |
White Stallion (Gerard Bethel) |
Petit Martinique |
|
ZV |
|
||||||
Legenda:
|