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Document 32005D0383

2005/383/CE: Decisione della Commissione, dell’11 maggio 2005, sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

GU L 127 del 20.5.2005, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/383/oj

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2005

sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel novembre 1991, la Commissione ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il Gruppo di consulenti per l’etica della biotecnologia (GCEB).

(2)

Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia.

(3)

Con decisione della Commissione del 26 marzo 2001, il mandato del GEE è stato prorogato di quattro anni e leggermente modificato per migliorare i metodi di lavoro del gruppo.

(4)

Il GEE ha bisogno di nuovi metodi di lavoro per poter rispondere tempestivamente alle più rapide evoluzioni della scienza e della tecnologia, nonché di nuove competenze per far fronte ad una più vasta gamma di applicazioni della scienza e della tecnologia.

(5)

La comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti [COM(2002) 713] rileva che «è particolarmente opportuno ricorrere ad inviti aperti quando si tratta di questioni sensibili e quando è probabile che i gruppi siano destinati a durare per un certo periodo di tempo».

(6)

Poiché l’attuale mandato del GEE scade il 25 marzo 2005, la presente decisione sostituisce il mandato allegato alla comunicazione alla Commissione del 26 marzo 2001 [C(2001) 691],

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Commissione decide di prorogare di quattro anni il mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE).

Articolo 2

Funzioni

Il GEE fornisce alla Commissione consulenza su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie, sia su richiesta della Commissione che di propria iniziativa. Il Parlamento e il Consiglio possono segnalare alla Commissione questioni da essi ritenuti di notevole rilevanza etica. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.

Articolo 3

Composizione — Designazione — Nomina

1.   I membri del GEE sono nominati dal presidente della Commissione.

2.   Si applicano le seguenti norme:

I membri sono designati ad personam. Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.

Il GEE è composto da 15 membri al massimo.

Ciascun membro del GEE è nominato per quattro anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati.

I membri del GEE non più in grado di contribuire efficacemente all’attività del gruppo e i dimissionari possono essere sostituiti da altri membri fino alla scadenza del mandato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, sulla base di un elenco di riserva.

I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali.

La Commissione pubblica l’elenco dei membri del GEE nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Funzionamento

1.   I membri del GEE eleggono all’interno del gruppo un presidente e un vicepresidente per tutta la durata del mandato.

2.   Il programma di lavoro del GEE è concordato dal presidente della Commissione, tenendo conto anche dell’esame delle questioni di carattere etico proposte dal GEE di propria iniziativa (cfr. suddetto articolo 2). L’Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) della Commissione, operante in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile dell’organizzazione dell’attività del GEE e del segretariato.

3.   Le sedute di lavoro del GEE sono private. Al di fuori di queste sedute, il GEE può discutere della propria attività con i servizi interessati e invitare esponenti di organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative ogni qualvolta ritenga utile uno scambio di opinioni. L’ordine del giorno delle riunioni del GEE viene distribuito ai pertinenti servizi della Commissione.

4.   Il GEE si riunisce regolarmente presso la sede della Commissione secondo le modalità ed il calendario fissati dalla Commissione. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi all’anno. I membri partecipano ad almeno 4 riunioni all’anno.

5.   Ai fini della formulazione dei pareri e nei limiti delle risorse disponibili in tal senso, il GEE:

qualora lo ritenga utile e/o necessario, può invitare esperti aventi competenze specifiche per fornire orientamenti e informazioni in relazione all’attività del GEE,

può avviare studi per raccogliere le necessarie informazioni di natura tecnico-scientifica,

può costituire gruppi di lavoro per affrontare questioni specifiche,

per ogni parere formulato, organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza,

stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per la questione di cui si occupa il gruppo,

può stabilire maggiori legami con gli esponenti dei vari organismi etici nell’Unione europea e nei paesi candidati all’adesione.

6.   Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione. Ove un parere non venga adottato all’unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso. Qualora, per esigenze operative, si richieda di esprimere un parere su una determinata questione in tempi più rapidi, saranno formulate brevi dichiarazioni, seguite eventualmente da un’analisi più approfondita, garantendo al contempo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. I pareri del GEE si riferiscono sempre allo stato di avanzamento della tecnologia al momento della formulazione del parere. Qualora lo ritenga necessario, il GEE può decidere di aggiornare i pareri.

7.   Il GEE adotta il proprio regolamento.

8.   Prima della scadenza del mandato del GEE è cura del presidente del gruppo stilare una relazione di attività, che viene pubblicata.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE sono a carico della Commissione, conformemente alle norme della Commissione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il giorno della designazione dei nuovi membri del GEE.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente


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