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Document 32005D0302
2005/302/EC: Commission Decision of 31 March 2005 amending Decision 97/467/EC as regards the inclusion of one establishment in Croatia in provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import ratite meat (notified under document number C(2005) 985)Text with EEA relevance
2005/302/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all’inclusione di uno stabilimento della Croazia negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti [notificata con il numero C(2005) 985]Testo rilevante ai fini del SEE
2005/302/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all’inclusione di uno stabilimento della Croazia negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti [notificata con il numero C(2005) 985]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 95 del 14.4.2005, p. 62–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 259–260
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrog. impl. da 32014D0160
14.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2005
che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all’inclusione di uno stabilimento della Croazia negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti
[notificata con il numero C(2005) 985]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/302/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di selvaggina d’allevamento, di coniglio e di ratiti. |
(2) |
La Croazia ha comunicato il nome di uno stabilimento che produce carni di ratiti d’allevamento la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti. |
(3) |
Tale stabilimento va pertanto inserito negli elenchi di cui alla decisione 97/467/CE. |
(4) |
Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco nello stabilimento in questione, le rispettive importazioni non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3). |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 21 aprile 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/591/CE (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 21).
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
ALLEGATO
All’allegato II è aggiunto il testo seguente:
«País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien
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6 |
1962 |
Klaonica nojeva Ltd. |
Virje |
Koprivničko križevačka županija |
CP, SH» |
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