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Document 32004R2222

Regolamento (CE) n. 2222/2004 del Consiglio del 19 novembre 2004 relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall’UcrainaTesto rilevante ai fini del SEE

GU L 384 del 28.12.2004, pp. 1–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, pp. 354–374 (MT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2222/oj

28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2004

relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall’Ucraina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevede che gli scambi di alcuni prodotti di acciaio siano disciplinati dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.

(3)

Detto accordo sugli scambi di alcuni prodotti di acciaio è stato concluso tra la Comunità europea e il governo dell’Ucraina in data 22 novembre 2004 (2);

(4)

È necessario fornire i mezzi per amministrare l’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti.

(5)

È necessario garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(6)

L'effettiva applicazione dell’accordo richiede l'introduzione di una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, unitamente ad un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(7)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(8)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(9)

L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale può essere raggiunto un accordo con il paese interessato in ordine ad un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha altresì accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(10)

A decorrere dal 1o gennaio 2004 le importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza ai sensi della decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (3). A norma dell'accordo, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2004 dal presente regolamento.

(11)

L'accordo che il presente regolamento attua entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore lo stesso giorno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell’Ucraina.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nel capitolo II, sezione 1.

4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

5.   Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1o gennaio 2004 in virtù della decisione 2003/893/CE del Consiglio vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2004 indicati nell'allegato V.

4.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

Regime sospensivo

1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, prende immediatamente contatto con le autorità ucraine nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati a norma del capitolo II.

7.   Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

Statistiche

1.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I immessi in libera pratica nel mese in questione, indicando il codice della nomenclatura combinata e le sue unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

2.   Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.

Articolo 6

Elusione

1.   Quando, a seguito di un'indagine svolta secondo le procedure di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3.   Se la Comunità e l'Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.

Articolo 7

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul commercio di alcuni prodotti di acciaio (5) concluso dalla Comunità con l'Ucraina, che prevalgono in caso di conflitto.

CAPITOLO II

MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE 1

Classificazione

Articolo 8

La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 9

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio esamina senza indugio, ai sensi delle disposizioni del regolamento suddetto, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 10

La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità.

Articolo 11

La Commissione informa le competenti autorità ucraine di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

a)

una descrizione dei prodotti in questione;

b)

il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

c)

i motivi che giustificano la decisione.

Articolo 12

1.   Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti disciplinati dal presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2.   I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data.

Articolo 13

Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia, se del caso, consultazioni senza indugio a norma dell'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

Articolo 14

1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica ai sensi delle disposizioni del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2.   Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

a)

i quantitativi di prodotti;

b)

il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c)

il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3.   Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4.   La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità ucraine, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 17

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto a norma dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

SEZIONE 2

Sistema di duplice controllo

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 18

1.   Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 21.

Articolo 19

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 20

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 21

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il formulario che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b)

il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;

d)

il paese d'origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce della NC;

h)

il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce della NC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k)

la data e il numero della licenza di esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell'importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri vengono informate immediatamente affinché possano sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 25

1.   La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all’allegato II possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

—

due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina

—

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

—

un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004;

—

un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

—

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 26

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 27

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

SEZIONE 4

Licenza d'importazione Comunitaria — modulo comune

Articolo 28

1.   I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata »esemplare per l'autorità competente« e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d'importazione o i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 30

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 31

1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare l'origine delle merci.

4.   Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1.

5.   Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 32

1.   Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 31 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2.   A seguito delle misure adottate a norma del presente capitolo, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3.   Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può adottare le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 33

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Abrogazione

La decisione 2003/893/CE del Consiglio è abrogata.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. H. DONNER


(1)   GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84.

(4)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(5)  Vedi la nota 3.


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. (arrotolati)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. (lamiera pesante)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208522010

 

7208522090

 

7208528010

 

7208528090

 

7208530010

 

7211130000

 

7225401210

 

7225401220

 

7225404010

 

7225404090

 

7225406000

 

7225990010

SA3. (altri prodotti laminati piatti)

 

7208400090

 

7208530090

 

7208540010

 

7208540090

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509015

 

7212509017

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310010

 

7219310090

 

7219321000

 

7219329010

 

7219329090

 

7219331000

 

7219339010

 

7219339090

 

7219341000

 

7219349010

 

7219349090

 

7219351000

 

7219359010

 

7219359090

 

7225401290

 

7225409000

SB Prodotti lunghi

SB1. (barre)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319010

 

7216319090

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. (vergella)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SA2. (altri prodotti lunghi)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205210

 

7207205291

 

7207205299

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900295

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102010

 

7228102090

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ALLEGATO II

LICENZA DI ESPORTAZIONE

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Testo di immagine

LICENZA DI ESPORTAZIONE

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CERTIFICATO DI ORIGINE

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CERTIFICATO DI ORIGINE

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ALLEGATO III

LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

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