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Document 32004R2143

    Regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

    GU L 370 del 17.12.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 65–67 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2143/oj

    17.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 370/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2143/2004 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base),

    visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (2),

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA PRECEDENTE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302229019), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302311090), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302319090) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302329019) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4 %.

    (2)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite dal presente regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (la terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

    B.   RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

    (3)

    Ventiquattro società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione (status di nuovo esportatore).

    (4)

    Due società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, la loro richiesta non è stata accolta.

    (5)

    Due richieste di status di nuovo esportatore sono arrivate troppo tardi e non è stato possibile giungere ad una decisione in merito entro la data di adozione del presente regolamento.

    (6)

    Le restanti venti società hanno risposto al questionario ed è stato possibile verificare la loro posizione rispetto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004.

    (7)

    Gli elementi di prova forniti da tredici produttori esportatori sono stati ritenuti sufficienti per concedere a tali nuove società l'aliquota del dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione e quindi inserirle nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (l'allegato).

    (8)

    Per quanto concerne i rimanenti sette produttori esportatori indiani, due sono risultati essere collegati a società soggette alle misure compensative in vigore, tre hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o ottobre 2001-30 settembre 2002), uno non è stato in grado di fornire fatture o prove che dimostrassero che aveva esportato nella Comunità il prodotto in questione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o che aveva assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

    (9)

    Infine, una richiesta non ha potuto essere trattata nel presente contesto in quanto gli elementi di prova forniti devono essere sottoposti ad un'ulteriore verifica.

    (10)

    Per le sei società di cui al considerando (8), almeno una delle tre condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 non risultava soddisfatta e le richieste non sono state accolte.

    (11)

    Le società la cui richiesta di status di nuovo esportatore non è stata accolta sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

    (12)

    Una delle due società collegate a società soggette alle misure compensative in vigore ha sostenuto che la società collegata non esiste più mentre l'altra ha affermato che si aspettava di essere soggetta alla stessa aliquota di dazio della società collegata.

    (13)

    Nel primo caso, si è ritenuto che il fatto che la società collegata non esistesse più costituiva un elemento significativo dell'inchiesta attuale e che nella fattispecie non si potesse ritenere che il nuovo esportatore non soddisfacesse la seconda condizione. Si è pertanto concluso di assoggettare anche tale società all'aliquota del dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di inserirla quindi nell'elenco dell'allegato.

    (14)

    Nel secondo caso, in cui la società richiedente è collegata ad una società soggetta alle misure in vigore, si è concluso che tale fatto non può automaticamente privare la società della possibilità di essere soggetta all'aliquota di dazio media di cui beneficiano le società che hanno collaborato non incluse nel campione. In effetti, si è proceduto ad esaminare se le due società collegate, considerate insieme, sarebbero rientrate nel campione dei produttori esportatori in base ai criteri di selezione di cui al considerando (11) del regolamento (CE) n. 74/2004. Poiché l'esame ha dato esito negativo, il rapporto tra le due società non altera le conclusioni del regolamento sopracitato. Alla luce di tali fatti e considerando la prassi consolidata della Commissione di ritenere tutte le società collegate entità uniche soggette alla stessa aliquota di dazio, si è concluso che anche tale società dovesse essere soggetta all'aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi inserita nell'elenco dell'allegato.

    (15)

    Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

    «Società

    Città

    Alps Industries Ltd

    Ghaziabad

    Ambaji Marketing Pvt. Ltd

    Ahmedabad

    At Home India Pvt. Ltd

    Nuova Delhi

    Balloons

    Nuova Delhi

    Bhairav India International

    Ahmedabad

    G-2 International export Ltd

    Ahmedabad

    Harimann International

    Mumbai

    Kabra Brothers

    Mumbai

    Mohan Overseas (P) Ltd

    Nuova Delhi

    Pradip Overseas Pvt. Ltd

    Ahmedabad

    Sarah Exports

    Mumbai

    S.P.Impex

    Indore

    Synergy

    Mumbai

    Texmart Import export

    Ahmedabad

    Valiant Glass Works Private Ltd

    Mumbai».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. R. BOT


    (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.


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