This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1388
Commission Regulation (EC) No 1388/2004 of 30 July 2004 amending Regulation (EEC) No 1915/83 on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of agricultural holdings
Regolamento (CE) n. 1388/2004 della Commissione, del 30 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
Regolamento (CE) n. 1388/2004 della Commissione, del 30 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
GU L 255 del 31.7.2004, pp. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, pp. 39–40
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2013; abrogato da 32013R0730
|
31.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2004
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione (2), l'organo di collegamento trasmette alla Commissione le schede aziendali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole (3). Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire il momento in cui le schede aziendali possano considerarsi trasmesse alla Commissione, tenendo conto dell'evoluzione di dette specifiche tecniche. |
|
(2) |
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede altresì che l'organo di collegamento trasmetta tutte le schede aziendali alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono. È opportuno estendere tale periodo per l'esercizio contabile 2003 in modo da dare agli organi di collegamento il tempo necessario per adattare la loro organizzazione del lavoro al fine di rispettare la nuova definizione del momento in cui le schede aziendali possono considerarsi trasmesse alla Commissione. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1915/83. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Le schede aziendali, presentate secondo la forma richiesta dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77, vengono trasmesse dall'organo di collegamento alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono. Tuttavia, per l'esercizio contabile 2003, dette schede verranno trasmesse alla Commissione al più tardi quattordici mesi dopo la fine di detto esercizio contabile.
Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione quando l'organo di collegamento, previo inserimento dei dati nel sistema di trasmissione e di controllo dei dati della Commissione e successiva esecuzione dei controlli informatici, confermi che i dati sono pronti per essere caricati nella banca dati della Commissione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.
(3) GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 della Commissione (GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1).