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Document 32004R0277

Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 47 del 18.2.2004, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/277/oj

32004R0277

Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0020 - 0021


Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione

del 17 febbraio 2004

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9d, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.

(2) L'articolo 3a della direttiva 70/524 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione comunitaria di un additivo nei mangimi.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione(3) l'impiego dell'enzima 3-fitasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 114.94) è già autorizzato a tempo indeterminato per le categorie di animali dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe, dei polli da ingrasso e delle galline ovaiole.

(4) Il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione(4) autorizza provvisoriamente tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(5) Nel giugno 2003 nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo additivo per i tacchini da ingrasso.

(6) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione dell'impiego di questo additivo per i tacchini da ingrasso risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.

(7) È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5), modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(6).

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo "Enzimi" contenuto nell'allegato è autorizzato ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

(4) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(6) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

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