Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0161

    Posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU L 50 del 20.2.2004, p. 66–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; abrogato da 32011D0101

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/161/oj

    32004E0161

    Posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0066 - 0072


    Posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio

    del 19 febbraio 2004

    che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quando segue:

    (1) Con la posizione comune 2002/145/PESC(1) il Consiglio ha imposto un divieto sulla fornitura allo Zimbabwe di armamenti e materiale connesso, della formazione o assistenza tecnica pertinenti e di equipaggiamento che possa essere utilizzato per la repressione interna.

    (2) Con la posizione comune 2002/145/PESC il Consiglio ha altresì imposto un divieto di viaggio e il congelamento dei fondi nei confronti del governo dello Zimbabwe e delle persone ampiamente responsabili di serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.

    (3) La posizione comune 2002/145/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2002/600/PESC(2) con l'estensione di dette misure restrittive ad altri soggetti ampiamente responsabili delle violazioni summenzionate.

    (4) L'elenco delle persone soggette alle misure restrittive allegato alla posizione comune 2002/145/PESC è stato aggiornato e sostituito con la decisione 2002/754/PESC del Consiglio(3) in seguito ad un rimpasto di governo nello Zimbabwe.

    (5) La posizione comune 2002/145/PESC è stata ulteriormente modificata e prorogata dalla posizione comune 2003/115/PESC(4) che scade il 20 febbraio 2004.

    (6) Alla luce dell'invariata degradazione della situazione dei diritti umani nello Zimbabwe, le misure restrittive adottate dall'Unione europea dovrebbero essere prorogate per altri 12 mesi.

    (7) L'obiettivo di tali misure restrittive è incoraggiare le persone in questione a respingere politiche che conducono alla soppressione dei diritti umani, della libertà di espressione e del buon governo.

    (8) L'elenco delle persone soggette a misure restrittive allegato alla posizione comune 2002/145/PESC, quale modificato e sostituito, dovrebbe essere aggiornato.

    (9) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE

    Articolo 1

    Ai fini della presente posizione comune, per "assistenza tecnica" si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.

    Articolo 2

    1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare nello Zimbabwe armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

    2. Sono vietati:

    a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe;

    b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.

    Articolo 3

    1. L'articolo 2 non si applica:

    a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'UE e della Comunità, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

    b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;

    c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,

    purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

    2. L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

    2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

    3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

    a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

    c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

    Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

    4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

    6. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    Articolo 5

    1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato.

    2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato.

    3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse che sono:

    a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

    c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d) necessari per coprire spese straordinarie.

    4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato.

    Articolo 7

    Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

    Articolo 8

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 21 febbraio 2004.

    Articolo 9

    La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

    Articolo 10

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. McDowell

    (1) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1.

    (2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 1.

    (3) GU L 247 del 14.9.2002, pag. 56.

    (4) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30.

    ALLEGATO

    Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top