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Document 32004D0857

    2004/857/CE: Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2004, che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2004) 4563]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 369 del 16.12.2004, p. 65–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; abrog. impl. da 32005D0432

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/857/oj

    16.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 369/65


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 2004

    che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

    [notificata con il numero C(2004) 4563]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/857/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), e in particolare gli articoli 3, paragrafo 1 e 16, oltre che l'articolo 21a, paragrafo 1, primo trattino,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a),

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 97/222/CE (4) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

    (2)

    Per assicurare la trasparenza e l'armonizzazione dei codici per taluni trattamenti specifici elencati nelle tabelle delle parti II e III all'allegato della decisione 97/222/CE, è necessario modificare e chiarire alcune note in riferimento all'origine e alla provenienza della carne fresca.

    (3)

    Nella descrizione dei territori regionalizzati della parte I dell'allegato alla decisione 97/222/CE, ci sono riferimenti non più aggiornati ad una legislazione che è stata abrogata e sostituita da nuovi atti. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti. Anche i codici corrispondenti dei territori e dei trattamenti specifici nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

    (4)

    Pertanto, le parti I, II e IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

    (5)

    Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 97/222/CE della Commissione è modificata come segue:

    1)

    La parte I dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato I di questa decisione.

    2)

    La parte II dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato II di questa decisione.

    3)

    La parte IV dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato III di questa decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2004.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

    (3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (4)  GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).


    ALLEGATO I

    «Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

    Paese

    Territorio

    Descrizione del territorio

    Codice

    Versione

    Argentina

    AR

     

    Tutto il paese

    AR-1

    1/2004

    Tutto il paese ad eccezione delle Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

    AR-2

    1/2004

    Le Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

    Bulgaria

    BG

     

    Tutto il paese

    BG-1

    Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

    BG-2

    Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

    Brasile

    BR

     

    Tutto il paese

    BR-1

    Come descritto nell’allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (2) (come modificato da ultimo)

    Serbia – Montenegro

    CS

     

    Tutto il paese come descritto nell’allegato II, parte I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

    Malaysia

    MY

     

    Tutto il paese

    MY-1

    95/1

    Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)»


    (1)  GU L 146 del 14.6.1976, pag. 15.

    (2)  GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.


    ALLEGATO II

    «PARTE II

    Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

    Codice ISO

    Paese d’origine o relativa parte

    1.

    Bovini domestici

    2.

    Selvaggina fissipide di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/ caprini domestici

    1.

    Suini domestici

    2.

    Selvaggina fissipide di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.

    Pollame domestico

    2.

    Selvaggina da penna d’allevamento

    Conigli domestici o leporidi di allevamento

    Biungulati selvatici (esclusi i suini)

    Cinghiali

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-2 (1)

    A (2)

    A (2)

    C

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australia

    A

    A

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BG

    Bulgaria BG

    D

    D

    D

    A

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    Bulgaria BG-1

    A

    A

    D

    A

    D

    A

    A

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    Bulgaria BG-2

    D

    D

    D

    A

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    BH

    Bahrain

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    B

    B

    B

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brasile

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-1

    C

    C

    C

    A

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    A

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    C

    XXX

    A

    A

    XXX

    BW

    Botswana

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    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Bielorussia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CA

    Canada

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    CH

    Svizzera

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    CL

    Cile

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Rep. pop. cinese

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombia

    B

    B

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    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CS

    Serbia e Montenegro

    A

    A

    D

    A

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Etiopia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenlandia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    HR

    Croazia

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    IL

    Israele

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    IN

    India

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islanda

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    KE

    Kenia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corea (Rep.)

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Marocco

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (3)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurizius

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MX

    Messico

    A

    D

    D

    A

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    MY

    Malesia MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malesia MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibia (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RO

    Romania

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    A

    RU

    Russia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    SG

    Singapore

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thailandia

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisia

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turchia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    UA

    Ucraina

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    US

    Stati Uniti d’America

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ZA

    Sud Africa (1)

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX»

    XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.


    (1)  Cfr. parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essicati.

    (2)  Per prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

    (3)  Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non influenza la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la fine dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

    XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.


    ALLEGATO III

    «PARTE IV

    Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III

    Trattamento generico:

    A

    =

    Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, per essere definito “prodotto a base di carne” il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all’esportazione di carni fresche verso la Comunità europea

    Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

    B =

    Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

    C = A

    Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.

    D = A

    Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:

    Aw non superiore a 0,93,

    pH non superiore a 6,0.

    E =

    Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento deve avere come risultato i seguenti valori:

    Aw non superiore a 0,93,

    pH non superiore a 6,0.

    F = A

    Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.»


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