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2004/620/EC: Commission Decision of 26 July 2004 amending Annexes I and II to Council Decision 79/542/EEC as regards model certificates relating to the importation of bovine animals for slaughter and bovine, ovine and caprine fresh meat (notified under document number C(2004) 2838)(Text with EEA relevance)
2004/620/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 2838](Testo rilevante ai fini del SEE)
2004/620/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 2838](Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 279 del 28.8.2004, pp. 30–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) GU L 327M del 5.12.2008, pp. 152–169
(MT)
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(BG, RO)
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edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 059 pag. 248 - 261 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 059 pag. 248 - 261
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477
che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini
[notificata con il numero C(2004) 2838]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/620/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3) stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare i requisiti di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.
(2)
Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno modificare taluni riferimenti e attestati figuranti in alcuni dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 dell’allegato I e alla parte 2 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE. Per gli stessi motivi, nella parte 1 dell’allegato II occorre cancellare i nomi di due province argentine e modificare una garanzia supplementare relativa all’Uruguay.
(3)
È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE.
(4)
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:
1)
Nella parte 2 dell’allegato I, il modello «BOV-Y» è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione.
2)
Nella parte 1 dell'allegato II, nella colonna «Delimitazione del territorio» corrispondente al «Codice del territorio» AR-1, i termini «La Pampa» e «Santiago del Estero» sono soppressi; nella colonna «GS» corrispondente al «Codice del territorio»«UY-0», alla riga «OVI» la voce «B» è soppressa e sostituita da «A».
3)
Nella parte 2 dell’allegato II, il modello «BOV» e il modello «OVI» sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione; nei modelli «POR»«EQU»«RUF»«RUW»«SUF»«SUW» e «EQW», nella casella 5 «Luogo di destinazione delle carni» il testo del punto 5.2 è sostituito dal seguente:
«Modello BOV-Y1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per i bovini domestici (1) destinati alla macellazione immediata, spediti nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine degli animali (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:5. Luogo di destinazione degli animali5.1. Stato membro dell’UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. Nome, indirizzo e numero di registrazionedel macello:6. Stabilimento e luogo di caricoper l'esportazione(nome e indirizzo dello stabilimento):7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)6.1. Azienda:7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5)7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita (6):6.2. Centro di raccolta riconosciuto (6) (7):8. Identificazione degli animali8.1. Specie animali e/o incroci: 8.2. Identificazione dei singoli animali inclusi nella presente partita (8)Numeri di identificazione ufficiali (8)Data di nascita e sesso (9)8.3. Numero totale di animali (in cifre e in lettere):
9. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:9.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;9.2. non sono stati trattati con: stilbeni o tireostatici, estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);9.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(5) (13) oppure [sono nati e sono stati allevati continuativamente nel territorio descritto al punto 3;](5) oppure [a) sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine;b) non sono nati da femmine per le quali si sospetta la presenza di BSE; ec) provengono dal territorio descritto al punto 3, in cui l'alimentazione dei ruminanti con proteine derivanti da mammiferi è stata vietata e il divieto è stato efficacemente applicato.]10. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato:(5) oppure [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e](5) oppure [a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del (data) e]b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;10.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;10.3. sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e:a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 100 giorni precedenti; eb) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;10.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;10.5. provengono da allevamenti:a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica; eb) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; ec) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (10);10.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:(5) oppure [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (10);](5) oppure [si tratta di maschi castrati di ogni età];10.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata (11);
10.8. sono/sono stati (5) spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:(5) oppure [direttamente nella Comunità europea;](5) oppure [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2 situato nel territorio di cui al punto 10.1;]e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;10.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;10.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;10.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il (12) nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.11. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.Timbro ufficiale e firma Fatto a il (firma del veterinario ufficiale) (timbro) (nome in stampatello, qualifiche e titolo)Note(1) Bovini vivi (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, e loro incroci) destinati alla macellazione immediata. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.(8) Gli animali devono recare: a) un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad esempio etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale; b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche “Bos”, “Bison” e “Bubalus” a seconda dei casi.(9) Data di nascita (gg/mm/aa). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).(10) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.
(11) Il marchio deve essere a forma di “L”, con un lato sinistro di 13 cm, un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della “marcatura a freddo”.(12) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.(13) Unicamente per un territorio contrassegnato con “I” nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) per quanto concerne la BSE, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).»
«Modello BOV1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di bovini domestici (1) spedite nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine delle carni (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:5. Luogo di destinazione delle carni5.1. Stato membro dell’UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. StabilimentoNome e indirizzo:Numero di riconoscimento o di registrazione (se del caso):6. Località di carico per l'esportazione7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita (6):8. Identificazione delle carni8.1. Carni di: (specie animali) 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5) 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:Numero di riconoscimento degli stabilimentiNatura dei tagli (7)MacelloSezionamento/ trasformazioneDeposito frigoriferoNumero di colli/pezziPeso netto(kg)Totale9. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8);
9.4. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (8):(5) (9) [le carni fresche non contengono materiale di origine bovina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3 e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di (3) (9) e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3.](5) (10) oppure [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato) .]10. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(5) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) oppure [b) è considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed è autorizzato ad esportare tali carni in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del (data),](5) (11) oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]10.2. sono state ottenute da animali:(5) [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell’UE;]10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende nelle quali:a) nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (12) la peste bovina; e(5) [b) negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km,](5) (13) oppure [b) non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda d' origine né in quelle situate in un raggio di 25 km;c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;](5) (14) oppure [b) non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km;c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]10.4. sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al (15)(5) (16) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test ufficiale di intradermotubercolinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;]10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
10.6.(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte;](5) (13) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali;](5) (17) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali;](5) (14) oppure [a) contengono solo frattaglie rifilate sottoposte a frollatura ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore oppure, nel caso del diaframma e dei muscoli masseteri, per almeno 24 ore;b) sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui sopra durante tutte le fasi della lavorazione, della rifilatura e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali nonchéc) ssono state imballate in scatole/contenitori impermeabili e sigillati recanti un'etichetta con l'indicazione «CARNI/FRATTAGLIE DESTINATE A TRATTAMENTO TERMICO», il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione destinatario nell'UE.]11. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria (8).Timbro ufficiale e firma Fatto a il (firma del veterinario ufficiale) (timbro) (nome in stampatello, qualifiche e titolo)Note(1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate. Nel caso delle frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota (14) infra, dopo l'importazione esse devono essere trasferite immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.
(7) Se del caso, indicare “frollate” e/o “macinate”. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Le frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina possono essere soltanto frattaglie da cui siano state completamente asportate le ossa, le cartilagini, la trachea, i grossi bronchi, i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco. Sono autorizzati anche i muscoli masseteri interi, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, a), della direttiva 64/433/CEE (come da ultimo modificata). Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(9) Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(10) Inserire la dicitura esatta specificata nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(11) Esclusivamente nel caso di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 13 infra, oppure nel caso di frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota 14 infra.(12) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C ed è autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate o frattaglie rifilate frollate che soddisfano le garanzie supplementari descritte, rispettivamente, nelle note 13 o 14 infra.(13) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “A”
(14) Garanzie supplementari per le frattaglie rifilate frollate da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “B”.(15) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all' esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(16) Garanzie supplementari relative alle prove per la tubercolosi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “E”. Intradermotubercolinizzazione da eseguire conformemente al disposto dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE (come da ultimo modificata).(17) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “F”. Per le carni disossate frollate, non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.
Modello OVI1. Speditore (nome e indirizzo completi)CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali domestici delle specie ovina e caprina (1) spedite nella Comunità europeaN. (2) ORIGINALE3. Origine delle carni (3)2. Destinatario (nome e indirizzo completi)3.1. Paese:3.2. Codice del territorio:4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:5. Luogo di destinazione delle carni5.1. Stato membro dell'UE:4.3. Livello locale/regionale:5.2. StabilimentoNome e indirizzo:Numero di riconoscimento o di registrazione (se del caso):6. Località di carico per l'esportazione7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (5) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:7.3. Identificazione della partita (6):8. Identificazione delle carni8.1. Carni di: (specie animali) 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5) 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:Numero di riconoscimento degli stabilimentiNatura dei tagli (7)MacelloSezionamento/ trasformazioneDeposito frigoriferoNumero di colli/pezziPeso netto (kg)Totale9. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8);
9.4. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (8):(5) (9) [le carni fresche non contengono materiale di origine ovina e caprina diverso da quello ottenuto da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati nel territorio descritto nel punto 3, e/o da animali nati e allevati ininterrottamente nel territorio di (3) (9) e successivamente importati e macellati nel territorio descritto nel punto 3.](5) (10) oppure [(inserire il pertinente testo del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato) .]10. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(5) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](5) oppure [b) è considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed è autorizzato ad esportare tali carni in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del (data);](5) (12) oppure [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]10.2. sono state ottenute da animali:(5) [rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti alla macellazione;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;](5) e/o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1 dal seguente Stato membro dell’UE: ...........;]10.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:a) cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (13) la peste bovina;b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti; e(5) [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;](5) (12) oppure [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; ed) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]10.4. sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1;c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al (14);10.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
10.6.(5) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte;](5) (12) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali;](5) (15) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (5), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]11. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria(8).Timbro ufficiale e firma Fatto a il (firma del veterinario ufficiale) (timbro) (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)Note(1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus), adatte al consumo umano, comprese le carni macinate congelate.(2) Attribuito dall'autorità competente.(3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).(4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.(5) Cancellare se non pertinente.(6) Compilare se pertinente.(7) Se del caso, indicare “frollate” e/o “macinate”. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (gg/mm). Carni macinate: carni che sono state sminuzzate o macinate in un tritacarne a vite senza fine, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.(8) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 72/462/CEE (come da ultimo modificata). A partire dall'8 giugno 2003, le carni fresche devono provenire da stabilimenti che applicano controlli regolari delle condizioni igieniche previsti dalla decisione 2001/471/CE (come da ultimo modificata). Per le carni macinate, si applicano anche le disposizioni della direttiva 94/65/CE (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE (come da ultimo modificata). Riguardo alla BSE, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(9) Soltanto i paesi elencati nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(10) Inserire la dicitura esatta specificata nell'allegato XI, capitolo A, punto 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 (come da ultimo modificato).(11) CANCELLATO.
(12) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “A”.(13) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 12.(14) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.(15) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera “F”. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.»