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Document 32004D0620

2004/620/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 2838](Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 279 del 28.8.2004, pp. 30–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 152–169 (MT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/620/oj

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini

[notificata con il numero C(2004) 2838]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3) stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare i requisiti di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.

(2)

Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno modificare taluni riferimenti e attestati figuranti in alcuni dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 dell’allegato I e alla parte 2 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE. Per gli stessi motivi, nella parte 1 dell’allegato II occorre cancellare i nomi di due province argentine e modificare una garanzia supplementare relativa all’Uruguay.

(3)

È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

1)

Nella parte 2 dell’allegato I, il modello «BOV-Y» è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione.

2)

Nella parte 1 dell'allegato II, nella colonna «Delimitazione del territorio» corrispondente al «Codice del territorio» AR-1, i termini «La Pampa» e «Santiago del Estero» sono soppressi; nella colonna «GS» corrispondente al «Codice del territorio»«UY-0», alla riga «OVI» la voce «B» è soppressa e sostituita da «A».

3)

Nella parte 2 dell’allegato II, il modello «BOV» e il modello «OVI» sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione; nei modelli «POR»«EQU»«RUF»«RUW»«SUF»«SUW» e «EQW», nella casella 5 «Luogo di destinazione delle carni» il testo del punto 5.2 è sostituito dal seguente:

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Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 settembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)   GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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