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Document 32004D0143

    2004/143/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Estonia nel periodo precedente l'adesione

    GU L 46 del 17.2.2004, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/143(1)/oj

    32004D0143

    2004/143/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Estonia nel periodo precedente l'adesione

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/2004 pag. 0040 - 0041


    Decisione della Commissione

    del 13 febbraio 2004

    che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Estonia nel periodo precedente l'adesione

    (2004/143/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Estonia (in appresso "Sapard") è stato approvato con la decisione della Commissione del 17 novembre 2000(3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 19 dicembre 2002 conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

    (2) Il 25 gennaio 2001, la Commissione, in nome della Comunità, e il governo della Repubblica di Estonia hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, firmata il 9 dicembre 2003 ed entrata definitivamente in vigore l'11 dicembre 2003.

    (3) L'autorità competente della Repubblica di Estonia ha designato un'agenzia Sapard nell'ambito del comitato per i registri agricoli e l'informazione, preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere i compiti finanziari nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard.

    (4) In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/461/CE, del 15 giugno 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione(4), relativamente ad alcune misure contemplate dal programma Sapard.

    (5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 6 "Rinnovamento e miglioramento dei villaggi" (in appresso "misura 6") contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Estonia ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(5), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

    (6) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e, per quanto concerne la misura 6, affidare al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Estonia.

    (7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 6 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

    (8) Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Fondo nazionale del Ministero delle Finanze.

    (9) Il 16 ottobre 2003, le autorità estoni hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è pertanto invitata ad adottare una decisione al riguardo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura 6 da parte della Repubblica di Estonia è fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

    Articolo 2

    La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

    1) al comitato per i registri agricoli e l'informazione in qualità di Agenzia Sapard della Repubblica di Estonia, con sede a Narva mnt. 3, EE - 51009 Tartu, per quanto riguarda l'attuazione della misura 6 del programma Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la citata decisione della Commissione; e

    2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze della Repubblica di Estonia, con sede a 1, Suur-Ameerika, EE - 15006 Tallinn, per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione della misura 6 del programma Sapard per la Repubblica di Estonia.

    Articolo 3

    Fatte salve eventuali decisioni di concessione di aiuti a singoli beneficiari nel quadro del programma Sapard, per la misura 6 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Estonia nel manuale operativo inviato alla Commissione il 16 ottobre 2003 e protocollato alla Commissione con il numero AGR A/34972.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

    (2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

    (3) C(2000) 3321 def.

    (4) GU L 162 del 19.6.2001, pag. 19.

    (5) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

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