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Document 32004D0079

    2004/79/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2003, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

    GU L 26 del 29.1.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/79(1)/oj

    Related international agreement

    32004D0079

    2004/79/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2003, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 29/01/2004 pag. 0001 - 0002


    Decisione del Consiglio

    del 17 dicembre 2003

    relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

    (2004/79/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea(1) (in prosieguo denominata "convenzione UE di assistenza giudiziaria").

    (2) L'articolo 2, paragrafo 1, di detta convenzione determina le disposizioni che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(2).

    (3) Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea(3) (in prosieguo denominato "protocollo UE di assistenza giudiziaria").

    (4) L'articolo 15 di detto protocollo determina che l'articolo 8 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

    (5) Ai sensi dell'articolo 8 di detto accordo, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia saranno vincolati dal contenuto di tali disposizioni della convenzione UE di assistenza giudiziaria nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea.

    (6) In seguito alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che autorizza la presidenza del Consiglio ad avviare negoziati, in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea, in vista dell'applicazione di talune disposizioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, la presidenza, assistita dalla Commissione, ha negoziato un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in forza del quale il contenuto delle altre disposizioni di diritto sostanziale della convenzione UE di assistenza giudiziaria e del protocollo UE di assistenza giudiziaria diverrà applicabile per la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea.

    (7) Tale accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la successiva conclusione del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 è approvato a nome dell'Unione europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    La presente decisione e l'accordo ad essa accluso sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. Alemanno

    (1) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

    (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (3) GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

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