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Document 32003R1425

Regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 203 del 12.8.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1425/oj

32003R1425

Regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione

dell'11 agosto 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002(3), definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Detti tenori massimi sono stati determinati per nitrati, aflatossine, ocratossina A, piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD e diossine.

(2) Alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, i tenori massimi della patulina, presente nei succhi di frutta, in particolare nel succo di mela, in prodotti contenenti mele allo stato solido, come la composta e il passato di mele, e nei prodotti di questo tipo destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Date le disparità esistenti tra gli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire l'esistenza di un mercato unico, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(3) La patulina è una micotossina prodotta da funghi appartenenti a diversi generi, tra cui le specie Penicillium, Aspergillus e Byssochlamys. Sebbene la patulina possa comparire in molti frutti, chicchi e in altri alimenti ammuffiti, la fonte principale di contaminazione da patulina è costituita dai prodotti derivati dalle mele.

(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nella riunione dell'8 marzo 2000, ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI) di patulina pari a 0,4 μg/kg di peso corporeo.

(5) Nel 2001, è stato svolto un compito specifico, "Valutazione dell'assunzione di patulina nell'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE", nel contesto della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari(4) (SCOOP). In seguito a tale valutazione si può concludere che l'esposizione media alla patulina appare molto al di sotto del PMTDI di 0,4 μg/kg di peso corporeo. Tuttavia, considerando gruppi specifici di consumatori, in particolare i bambini nella prima infanzia, nel peggiore dei casi l'esposizione alla patulina è maggiore ma sempre inferiore al PMTDI.

(6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve quindi essere emendato di conseguenza.

(7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. La Commissione riesamina i tenori massimi di patulina definiti ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della sezione 2 dell'allegato I al più tardi entro il 30 giugno 2005 al fine di ridurli per tenere conto del progresso della conoscenza scientifica e tecnologica e dell'applicazione del 'Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande'."

2) L'allegato I dev'essere modificato secondo quanto stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

(4) GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

ALLEGATO

Alla sezione 2 (micotossine) dell'allegato I è inserito il seguente punto 2.3:

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