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Document 32003R1205
Commission Regulation (EC) No 1205/2003 of 4 July 2003 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
GU L 168 del 5.7.2003, p. 13–13
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No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0607
Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 05/07/2003 pag. 0013 - 0013
Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 80, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2086/2002(4), ha stabilito che esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2003, per lasciare agli operatori economici del settore vitivinicolo e alle amministrazioni nazionali interessate un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni in materia di etichettatura stabilite dal medesimo regolamento. (2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 prevede un periodo transitorio fino al 1o agosto 2003 affinché gli operatori economici possano continuare ad utilizzare le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti in questione ma che non sono più conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 753/2002. (3) Dagli scambi di opinioni tra le autorità nazionali interessate, nonché tra queste ultime e gli ambienti professionali, è emersa la necessità di stabilire una proroga della misura transitoria fino al 1o febbraio 2004 per consentire agli operatori economici di utilizzare le etichette e gli imballaggi preconfezionati conformi alle precedenti disposizioni regolamentari. (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato nel modo seguente: All'articolo 47, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui entra in applicazione il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1o febbraio 2004." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. (4) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.