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Document 32003R0666

Regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che autorizza in via provvisoria l'utilizzo di alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 96 del 12.4.2003, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/666/oj

32003R0666

Regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che autorizza in via provvisoria l'utilizzo di alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione

dell'11 aprile 2003

che autorizza in via provvisoria l'utilizzo di alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9e, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nessun additivo sia messo in circolazione in assenza di un'autorizzazione comunitaria.

(2) Nel caso degli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che include i microorganismi, un'autorizzazione provvisoria per un nuovo additivo destinato all'uso nell'alimentazione degli animali può essere concessa se sono rispettate le condizioni previste dalla direttiva e se è ragionevole presumere, in considerazione dei risultati disponibili, che l'additivo utilizzato per l'alimentazione degli animali abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva stessa. L'autorizzazione provvisoria non deve eccedere quattro anni.

(3) La valutazione della richiesta di autorizzazione pervenuta, per quanto riguarda il preparato di microorganismi di cui all'allegato del presente regolamento, mostra che le condizioni di cui all'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE sono rispettate.

(4) Il preparato di microorganismi deve pertanto beneficiare di un'autorizzazione provvisoria per un periodo di quattro anni.

(5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha emesso parere favorevole sulla sicurezza del preparato, appartenente al gruppo "Microorganismi", in conformità delle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento per i suinetti e i suini da ingrasso.

(6) La valutazione della richiesta indica che occorre attenersi a determinate procedure per proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi che figurano nell'allegato. Tale protezione è peraltro garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(3).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo "Microorganismi" di cui all'allegato è ammesso all'uso in qualità di additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni previste dall'allegato stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

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