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Document 32003R0337

Regolamento (CE) n. 337/2003 della Commissione, del 21 febbraio 2003, che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari dell'Ucraina

GU L 49 del 22.2.2003, pp. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/337/oj

32003R0337

Regolamento (CE) n. 337/2003 della Commissione, del 21 febbraio 2003, che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/2003 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 337/2003 della Commissione

del 21 febbraio 2003

che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria(1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità economica europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili(2), modificato da ultimo da un accordo tra le parti attuato dal regolamento (CE) n. 475/2002 della Commissione(3), stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 1, che la Commissione e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo, allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato III dell'accordo stesso.

(2) Nell'ottobre 2002 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili. A seguito di tali consultazioni, le parti hanno concordato la sospensione del regime di duplice controllo per un prodotto tessile.

(3) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, così che gli operatori siano informati al più presto dei vantaggi che esso comporta.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.

(2) GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.

(3) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 26.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>"

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