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Document 32003R0162

    Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione, del 30 gennaio 2003, concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 26 del 31.1.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2013; abrogato da 32013R0667

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/162/oj

    32003R0162

    Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione, del 30 gennaio 2003, concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione

    del 30 gennaio 2003

    concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù dell'articolo 2, punto aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni a mettere in circolazione coccidiostatici devono essere collegate alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di dieci anni a condizione che siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.

    (2) La valutazione della domanda di autorizzazione presentata riguardo al preparato coccidiostatico di cui all'allegato al presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, punto a), della direttiva 70/524/CEE. Il preparato coccidiostatico può essere quindi autorizzato e inserito al capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi per animali di cui all'articolo 9 t, punto b), di detta direttiva.

    (3) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni stabilite nell'allegato al presente regolamento.

    (4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'additivo appartenente al gruppo dei "coccidiostatici e altre sostanze medicamentose" di cui all'allegato al presente regolamento è autorizzato all'uso come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite dall'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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