EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0335

2003/335/GAI: Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

GU L 118 del 14.5.2003, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/335/oj

32003D0335

2003/335/GAI: Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 14/05/2003 pag. 0012 - 0014


Decisione 2003/335/GAI del Consiglio

dell'8 maggio 2003

relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) I tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda indagano, perseguono e giudicano dal 1995 violazioni del diritto internazionale connesse con atti di guerra, di genocidio e crimini contro l'umanità.

(2) Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, afferma che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

(3) Lo Statuto di Roma rammenta che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di tali crimini internazionali.

(4) Lo Statuto di Roma, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottolinea che essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'effettivo accertamento e, se del caso, il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra dovrebbero essere garantiti senza interferire con le competenze della Corte penale internazionale.

(5) Le indagini, l'azione penale e lo scambio di informazioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra rimangono di competenza delle autorità nazionali, salvo quando il diritto internazionale disponga diversamente.

(6) Gli Stati membri sono regolarmente confrontati a persone implicate in questi crimini, che cercano di entrare e soggiornare nell'Unione europea.

(7) Le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che, allorché esse ricevono informazioni secondo cui una persona che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno sia sospettata di aver perpetrato o partecipato alla perpetrazione di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra, gli atti in questione siano accertati e, se sussistono fondate ragioni, perseguiti, in conformità del loro diritto nazionale.

(8) Le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge e quelle preposte all'immigrazione, benché abbiano compiti e responsabilità distinti, dovrebbero operare in stretta collaborazione per consentire un effettivo accertamento e perseguimento di questi crimini da parte delle autorità competenti che esercitano la funzione giurisdizionale a livello nazionale.

(9) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge e quelle preposte all'immigrazione dispongano delle risorse e delle strutture appropriate per poter efficacemente cooperare nonché investigare e, se necessario, perseguire efficacemente genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

(10) Il successo di un effettivo accertamento e perseguimento di questi crimini richiede inoltre una stretta cooperazione a livello transnazionale tra le autorità degli Stati parti contraenti dello Statuto di Roma, compresi gli Stati membri.

(11) Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/494/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra(3). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che si faccia pieno uso dei punti di contatto per facilitare la cooperazione fra le autorità internazionali competenti.

(12) Nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale(4), gli Stati membri hanno affermato che i crimini che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri, i quali sono determinati a cooperare alla prevenzione di detti crimini e a porre termine all'impunità di coloro che li hanno perpetrati,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione si prefigge lo scopo di accrescere la cooperazione tra le unità nazionali al fine di ottimizzare la capacità delle autorità incaricate dell'applicazione della legge in vari Stati membri di cooperare in maniera efficace nelle indagini ed azioni penali svolte nei confronti di coloro che hanno perpetrato o partecipato alla perpetrazione di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra, quali sono definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998.

Articolo 2

Informazione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge siano informate qualora siano accertati fatti che motivano il sospetto che il richiedente di un permesso di soggiorno abbia commesso crimini di cui all'articolo 1 passibili di un'azione penale in uno Stato membro o dinnanzi a giurisdizioni penali internazionali.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle rispettive autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge e a quelle preposte all'immigrazione di scambiarsi le informazioni necessarie per poter espletare efficacemente le funzioni loro attribuite.

Articolo 3

Accertamento e perseguimento

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'accertamento e nel perseguimento dei crimini di cui all'articolo 1 in conformità dei pertinenti accordi internazionali e del diritto nazionale.

2. Se, nel quadro dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno, le autorità preposte all'immigrazione vengono a conoscenza di fatti che motivano il sospetto che il richiedente abbia partecipato a crimini di cui all'articolo 1, e ove si accerti che il richiedente ha presentato una precedente domanda di permesso di soggiorno in un altro Stato membro, le autorità incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgersi alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro per ottenere le informazioni necessarie, comprese quelle in possesso delle autorità preposte all'immigrazione.

3. Laddove le autorità incaricate dell'applicazione della legge in uno Stato membro vengano a conoscenza del fatto che una persona sospettata di crimini di cui all'articolo 1 si trova in un altro Stato membro, informano dei loro sospetti le competenti autorità di detto Stato membro, precisandone le ragioni. Tali informazioni sono comunicate in conformità dei pertinenti accordi internazionali e del diritto nazionale.

Articolo 4

Strutture

Gli Stati membri esaminano l'eventuale necessità di creare o designare unità specializzate nell'ambito delle autorità incaricate dell'applicazione della legge con il compito specifico di accertare e, se necessario, perseguire i crimini in questione.

Articolo 5

Coordinamento e riunioni periodiche

1. Gli Stati membri coordinano le iniziative in atto per indagare e perseguire coloro che hanno perpetrato o partecipato alla perpetrazione di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra.

2. Su iniziativa della presidenza i punti di contatto designati a norma dell'articolo 1 della decisione 2002/494/GAI si riuniscono a intervalli regolari, allo scopo di scambiarsi informazioni riguardanti esperienze, prassi e metodi. Queste riunioni possono svolgersi contestualmente alle riunioni nell'ambito della rete giudiziaria europea e, a seconda delle circostanze, possono essere invitati a parteciparvi anche rappresentanti dei tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e il Ruanda, della Corte penale internazionale e di altri organismi internazionali.

Articolo 6

Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati

Qualsiasi scambio di informazioni o altro genere di trattamento di dati personali ai sensi della presente decisione ha luogo nella piena conformità dei requisiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati a livello internazionale e nazionale.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'8 maggio 2005.

Articolo 8

Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 9

Data in cui la decisione ha effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU C 223 del 19.9.2002, pag. 19.

(2) Parere emesso il 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

(4) GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.

Top