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Document 32003D0077

    2003/77/CE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

    GU L 29 del 5.2.2003, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/77(1)/oj

    32003D0077

    2003/77/CE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/2003 pag. 0025 - 0027


    Decisione del Consiglio

    del 1o febbraio 2003

    che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

    (2003/77/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio,

    vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(2),

    visto il parere del Parlamento europeo(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Ai fini del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione gestisce i fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

    (2) La gestione di tali fondi dovrebbe perseguire l'obiettivo del massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

    (3) Dovrebbe essere salvaguardata l'integralità del capitale del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio risultante dalla liquidazione.

    (4) La gestione dei fondi trasferiti dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'esecuzione delle operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, pertanto, gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbero basarsi su tale esperienza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (in seguito denominati "orientamenti finanziari") sono stabiliti nell'allegato.

    Articolo 2

    Gli orientamenti finanziari pluriennali sono rivisti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine, ed al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche.

    Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Papandreou

    (1) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU C 180 del 26.6.2001, pag. 10.

    (3) GU C 177 del 25.7.2002, pag. 28.

    ALLEGATO

    Orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio

    1. UTILIZZAZIONE DEI FONDI

    a) I fondi della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, sono utilizzati come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.

    b) Nella misura in cui i fondi della CECA in liquidazione non siano necessari per il soddisfacimento degli obblighi di cui alla lettera a), essi sono investiti in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

    c) Il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio è investito in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

    2. RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO

    A norma del punto 1, la Commissione suddivide il patrimonio nelle tre categorie seguenti:

    a) riserve necessarie per fornire una garanzia ai creditori della CECA che tutti i prestiti passivi ancora accesi, e relativi interessi, saranno rimborsati per intero alle scadenze previste, mantenendo così la valutazione di credito "AAA" del debitore o equivalente;

    b) fondi necessari per garantire la copertura di tutti gli importi legalmente impegnati in base al bilancio operativo della CECA prima della scadenza del trattato CECA;

    c) nella misura in cui i fondi non siano più necessari ai fini di cui sopra (in seguito al rimborso dei prestiti passivi o al pagamento degli interessi senza intaccare le riserve, o all'eventuale cancellazione degli obblighi di bilancio) essi saranno destinati a categorie di investimento.

    3. CATEGORIE D'INVESTIMENTO

    Il patrimonio di cui al punto 2 deve essere investito in modo da assicurare che i fondi siano disponibili ove necessario, ma producano il reddito più elevato compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e di stabilità a lungo termine.

    a) Per conseguire questi obiettivi, sono consentiti solo investimenti nelle seguenti categorie di beni patrimoniali:

    i) depositi a termine presso istituti di credito autorizzati;

    ii) strumenti del mercato monetario, con scadenza ultima inferiore a un anno, emessi da istituti di credito autorizzati o da altre categorie di emittenti autorizzati;

    iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con scadenza non superiore a dieci anni, emesse da una delle categorie di emittenti autorizzati;

    iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento autorizzati, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all'andamento di un indice finanziario, e soltanto per gli investimenti di cui al punto 2, lettera c).

    b) La Commissione ha altresì facoltà di avvalersi delle seguenti operazioni relativamente alle categorie di beni patrimoniali di cui alla lettera a):

    i) accordi di riacquisto e riacquisto inverso, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali transazioni e purché:

    - i titoli oggetto di tali contratti non possano essere rivenduti a terzi oltre alla controparte contraente prima della scadenza del contratto,

    - la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale;

    ii) prestiti obbligazionari, ma soltanto in base alle condizioni e secondo le procedure fissate da sistemi di compensazione riconosciuti come Clearstream e Euroclear, o dalle principali istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni, salve restando norme prudenziali considerate equivalenti alle norme comunitarie.

    c) Le controparti "autorizzate", così come il termine è utilizzato nei presenti orientamenti, sono quelle selezionate dalla Commissione conformemente alle norme e secondo le procedure di cui al punto 7.

    4. LIMITI DI INVESTIMENTO

    a) Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:

    i) per obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell'Unione, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione;

    ii) per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani o sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a "AA" o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;

    iii) per depositi e/o strumenti di debito monetari di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5 % dei fondi propri dell'istituto in questione;

    iv) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a "AAA" o equivalente, 50 milioni di EUR per emittente;

    v) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a "AA" o equivalente, 25 milioni di EUR per emittente;

    vi) per partecipazioni in fondi di investimento collettivo con posizione creditizia non inferiore a "AA" o equivalente, 25 milioni di EUR per ciascuno di tali veicoli.

    b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20 % dell'importo totale di tale emissione.

    c) Gli investimenti in ogni singola controparte, fatti salvi i limiti di cui alla lettera a), se necessario cumulati tra strumenti, non superano il 20 % del totale del patrimonio.

    d) Le posizioni creditizie menzionate nei presenti orientamenti sono quelle applicate da almeno una delle principali agenzie internazionali di rating, come generalmente inteso.

    5. TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA

    Le entrate nette saranno imputate al bilancio generale dell'Unione europea in qualità di entrata dedicata e saranno trasferite dalla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, dal patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio se necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

    6. CONTABILITÀ

    La gestione dei fondi è contabilizzata nel conto annuale profitti e perdite e nel bilancio preparato annualmente per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su principi contabili generalmente accettati simili a quelli previsti per la CECA e, in particolare, sulla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(1), e sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(2). I conti saranno approvati dalla Commissione e esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l'effettuazione di una revisione annuale di tali conti.

    7. PROCEDURE DI GESTIONE

    La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, al patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, le operazioni di gestione descritte in precedenza conformemente a questi orientamenti e alle sue norme e procedure interne in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione o successivamente modificate.

    Ogni tre mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti.

    (1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001. pag. 28).

    (2) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

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