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Document 32002R2305
Commission Regulation (EC) No 2305/2002 of 20 December 2002 amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 348 del 21.12.2002, p. 92–93
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003; abrog. impl. da 32003R0498
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0092 - 0093
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione del 20 dicembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15, considerando quanto segue: (1) Recentemente sono stati conclusi per l'adozione di accordi commerciali tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Questa soppressione si applica a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché ad alcuni prodotti trasformati. (2) In vista dell'adozione di tali accordi e nell'intento di chiarire a tutti gli operatori del settore cerealicolo le condizioni di esportazione all'inizio del 2003, tenuto conto in particolare della durata dei titoli di esportazione, è opportuno abolire le restituzioni a partire dal 1o gennaio 2003. (3) Le autorità della Bulgaria, della Romania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia si sono impegnate a verificare che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari previsti da tali accordi commerciali che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel rispettivo paese. A tal fine, è opportuno stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(6), concernenti le esportazioni verso l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, si applicano anche alle esportazioni verso la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia. (4) Il regolamento (CE) n. 1162/95 deve essere modificato conseguentemente. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (6) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO IV Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 >SPAZIO PER TABELLA>"