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Document 32002R2290

Regolamento (CE) n. 2290/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

GU L 348 del 21.12.2002, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2290/oj

32002R2290

Regolamento (CE) n. 2290/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0056 - 0057


Regolamento (CE) n. 2290/2002 del Consiglio

del 19 dicembre 2002

relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2002/22/PESC del Consiglio, dell'11 gennaio 2002, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi della Sierra Leone(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1446 (2002) del 4 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il divieto di cui alla risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000, applicabile alle importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

(2) Occorre pertanto prorogare il divieto di cui al regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone(2), scaduto il 5 dicembre 2002.

(3) Visto che queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni vi stabilite.

(4) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.

(5) È opportuno che, in caso di violazione del presente regolamento, possano essere irrogate sanzioni a tal fine.

(6) Per motivi pratici, la Commissione dovrebbe essere abilitata a completare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle informazioni pertinenti notificate dal comitato istituito dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza.

(7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente circa le misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'importazione, diretta o indiretta, nel territorio della Comunità di diamanti grezzi, quali definiti nell'allegato I, originari della o provenienti dalla Sierra Leone.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica ai diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone mediante certificati di origine conformi al paragrafo 5 della risoluzione 1306(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modalità dell'esenzione vengono specificate nell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato I, allo scopo di adeguarlo ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata, e a completare e/o modificare l'allegato II sulla base delle informazioni e delle notifiche trasmesse dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, in particolare il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1132 (1997). Le eventuali aggiunte o modifiche vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti riconosciuti od obblighi o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto concluso o da qualsiasi licenza o autorizzazione concessa anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si comunicano reciprocamente le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,

- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,

- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,

- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 5 dicembre 2002. Esso scade il 5 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. Espersen

(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 81.

(2) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Diamanti grezzi di cui all'articolo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Modalità applicabili alle importazioni di diamanti grezzi corredate di un certificato di origine rilasciato nell'ambito del regime approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

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