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Document 32002R2288

    Regolamento (CE) n. 2288/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

    GU L 348 del 21.12.2002, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2003; abrog. impl. da 32003R1268

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2288/oj

    32002R2288

    Regolamento (CE) n. 2288/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0052 - 0053


    Regolamento (CE) n. 2288/2002 del Consiglio

    del 19 dicembre 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA PRECEDENTE

    (1) Il 5 maggio 2000, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping(2) relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("il prodotto in questione") originarie, tra l'altro, della Turchia.

    (2) A seguito di tale procedimento, nell'agosto 2001, con il regolamento (CE) n. 1601/2001(3) è stato istituito un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

    (3) Con il regolamento (CE) n. 230/2001(4) la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, essa ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Celik Halat ve Tel Sanayii AS. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le importazioni dei prodotti fabbricati e direttamente esportati da tale società sono esenti dal dazio antidumping.

    B. RITIRO VOLONTARIO DELL'IMPEGNO

    (4) Celik Halat ve Tel Sanayii AS ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno. Pertanto, con il regolamento (CE) n. 2303/2002 della Commissione(5), il nome di questa società è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione.

    C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2001

    (5) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, occorrerebbe modificare di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 e applicare alle merci fabbricate dalla società Celik Halat ve Tel Sanayii AS l'adeguata aliquota del dazio antidumping definita per tale società nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (31,0 %),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente.

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

    Per il Consiglio

    La Presidente

    L. Espersen

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

    (2) GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

    (3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

    (4) GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

    (5) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

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