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Document 32002R1667

    Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

    GU L 252 del 20.9.2002, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1667/oj

    32002R1667

    Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

    Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20/09/2002 pag. 0008 - 0011


    Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione

    del 19 settembre 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2002(8), stabilisce fra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altra. Occorre modificare detto regolamento per attuare le concessioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.

    (2) È necessario aprire nuovi contingenti e riaprire i contingenti esistenti il 1o ottobre 2002 qualora i quantitativi risultanti dalle nuove concessioni superino i quantitativi disponibili nel luglio 2002. Poiché i contingenti all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono di norma aperti il 1o luglio, è opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 12 e 14 del regolamento citato.

    (3) Alcuni nuovi contingenti riguardano quantitativi limitati, che rendono inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001. È pertanto necessario modificare tale disposizione.

    (4) Il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parti 8 e 9, della versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in virtù dei titoli utilizzati a partire dal 1o luglio 2002, è effettuato conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(10).

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

    1) all'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 2851/2000, (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.";

    2) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo stabilito per il semestre di cui all'articolo 6, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.";

    3) nell'allegato I, parte B, i punti 4, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso fra il 1o luglio e il 31 dicembre 2002 le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1o al 10 ottobre 2002 per i contingenti aperti il 1o ottobre 2002 di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, del suddetto regolamento.

    La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo del contingente aperto il 1o ottobre 2002, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.

    2. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che nel periodo dal 1o al 10 luglio 2002 hanno presentato una domanda di titolo di importazione riguardante uno dei contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, di detto regolamento possono presentare una nuova domanda per lo stesso contingente nel quadro del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2002.

    Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2002, ad esclusione dell'apertura dei contingenti 09.4776, 09.4777 e 09.4778 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

    (3) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

    (4) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

    (5) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

    (6) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

    (7) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

    (8) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 49.

    (9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (10) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

    ALLEGATO

    ALLEGATO I B

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