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Document 32002R1012
Council Regulation (EC) No 1012/2002 of 10 June 2002 amending Regulation (EC) No 2334/97 imposing a definitive anti-dumping duty on certain imports of flat pallets of wood originating in the Republic of Poland and collecting definitively the provisional duty imposed
Regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto
Regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto
GU L 155 del 14.6.2002, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2002
Regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/2002 pag. 0011 - 0015
Regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO (1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, cioè la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni. (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che: - nel periodo dell'inchiesta non ha esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, - non è collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento, - ha effettivamente esportato nella Comunità i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte sopra considerata l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %. I produttori esportatori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e che sono pertanto soggetti al dazio medio ponderato del 6,3 % figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2334/97. (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR. I produttori esportatori dai quali è stato accettato un tale impegno figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97. (4) Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97 sono stati modificati dai regolamenti (CE) n. 2079/98(3), (CE) n. 2048/1999(4), (CE) n. 1521/2000(5) e (CE) n. 1678/2001(6) del Consiglio. B. ACCETTAZIONE DI IMPEGNO (5) Il produttore esportatore polacco P.P.H. 'Astra' Sp. z o.o., Nawojowa, al quale è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 % ha anche offerto un impegno in relazione alle palette EUR che è stato accettato con decisione 2002/380/CE della Commissione(7). Di conseguenza, tale società dovrebbe essere inclusa nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97. C. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO (6) I seguenti sei produttori esportatori polacchi i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione hanno violato il proprio impegno a causa del mancato rispetto del previsto prezzo minimo: - P.W. "Intur-kfs" Sp. z o.o., Inowroclaw (codice addizionale TARIC 8662 ) - Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa (codice addizionale TARIC 8574 ) - Import-Export "Elko" Sp. z o.o., Kalisz (codice addizionale TARIC 8532 ) - "Drewpal" sp. j., Blizanow (codice addizionale TARIC 8534 ) - "D& M& D" Sp. z o.o., Blizanow (codice addizionale TARIC 8566 ) - "CMC" Sp. z o.o., Andrychow, Inwald (codice addizionale TARIC 8528 ). La Commissione ha pertanto informato i suddetti sei produttori esportatori circa l'intenzione di depennare i loro nomi dall'elenco delle società il cui impegno è stato accettato. Tali produttori esportatori hanno formulato le proprie osservazioni in merito alle violazioni segnalate dalla Commissione e hanno ottenuto un'audizione. Tuttavia, nessuno dei suddetti produttori esportatori ha presentato argomentazioni tali da mettere in discussione la presunta violazione dell'impegno. (7) Al fine di evitare che CMC Sp. z o.o.-Andrychow continui a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping semplicemente inviando le esportazioni attraverso la propria società collegata, la P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow, la Commissione ha ritenuto opportuno ritirare la propria accettazione dell'impegno offerto da tale esportatore/produttore e istituire dei dazi antidumping definitivi nei confronti della: - P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow (codice addizionale TARIC A113). (8) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni con la decisione 2002/380/CE. Pertanto, nei confronti delle sei società menzionate al punto 6 e della società collegata menzionata al punto 7 occorre istituire con effetto immediato un dazio antidumping definitivo in relazione alle loro esportazioni di palette EUR. D. MODIFICA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2334/97 (9) Alla luce di quanto sopra, appare opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 che elenca le società i cui impegni sono stati accettati. I produttori esportatori che non sono più soggetti ad impegni sono soggetti ad un opportuno dazio conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97. (10) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione(8) unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o l'esportazione connesse a tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97, viene sostituito dall'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 1. Vengono istituiti dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di palette EUR classificate al codice NC ex 4415 20 20 (codice TARIC: 4415 20 20*10 ) originarie della Repubblica di Polonia ed esportate dalle seguenti società: - P.W. "Intur-kfs" Sp. z o.o., Inowroclaw, - Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa, - Import-Export "Elko" Sp. z o.o., Kalisz, - "Drewpal" sp. j., Blizanow, - "D& M& D" Sp. z o.o., Blizanow, - "CMC" Sp. z o.o., Andrychow, Inwald, - P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow. 2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, alle palette EUR, sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué I Camps (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). (2) GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22). (3) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1. (4) GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1. (5) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1. (6) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22. (7) GU L 135 del 23.5.2002, pag. 24. (8) Commissione europea, direzione generale Commercio, TERV 00/13, B-1049 Bruxelles. ALLEGATO "ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>"