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Document 32002R0976
Council Regulation (EC) No 976/2002 of 4 June 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms (RBM) originating in Indonesia and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports of certain RBM originating in India
Regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India
Regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India
GU L 150 del 8.6.2002, p. 1–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2007
Regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 08/06/2002 pag. 0001 - 0016
Regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio del 4 giugno 2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Precedente procedimento relativo alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia (1) Nel gennaio 1997, con il regolamento (CE) n. 119/97(2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: "MLF") originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: "RPC") e della Malaysia. (2) Nel settembre 2000, in seguito all'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: "il regolamento di base"), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2100/2000(3), ha modificato i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di MLF originari della RPC. (3) Nel gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di MLF originari della RPC(4). Non essendo stata presentata alcuna richiesta di riesame concernente le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002. 2. Presente procedimento (4) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5) (in appresso: "l'avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di MLF originari dell'India e dell'Indonesia. (5) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: "Koloman"), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: "Krause"), Germania (in appresso: "i denunzianti"), che rappresentano una proporzione maggioritaria - in questo caso circa il 90 % - della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante. (6) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6). (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i denunzianti nonché tutti i produttori e utilizzatori comunitari noti. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. (8) Un produttore esportatore in ciascuno dei due paesi interessati ha comunicato per iscritto le sue osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. (9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di uno dei due produttori comunitari denunzianti, di un produttore esportatore indiano e del suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, come pure di un utilizzatore e di due importatori indipendenti nella Comunità. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari - Koloman Handler AG, Austria. b) Produttori esportatori indiani - ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallore. c) Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong - ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co. Ltd (holding di controllo). d) Importatori indipendenti - Bensons International Systems Ltd, Regno Unito, - Bensons International Systems BV, Paesi Bassi. e) Utilizzatore - Esselte, Regno Unito. (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Allo scopo di analizzare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1o gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: "periodo in esame"). 3. Misure provvisorie (11) Data l'esigenza di svolgere un esame più approfondito di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione attualmente in corso relativo ai produttori comunitari denunzianti, non sono state imposte misure antidumping provvisorie sugli MLF originari dell'India e dell'Indonesia. 4. Procedimento successivo (12) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità. (13) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (14) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: "MLF" o "prodotto in esame"). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta. (15) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D. (16) Gli MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti o fogli; sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli. (17) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto. 2. Prodotto simile (18) La Commissione ha accertato che gli MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni. (19) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra gli MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria. (20) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che gli MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunzianti sono prodotti simili. (21) Si è pertanto concluso che gli MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. (22) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e ugualmente del 2,7 % nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001. C. DUMPING 1. India (23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati di Eurostat relativi alle importazioni, questo produttore esportatore rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India. a) Valore normale (24) Ai fini della determinazione del valore normale, si è stabilito in primo luogo se le vendite complessive di MLF sul mercato interno realizzate dall'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno non sono state considerate rappresentative in quanto il volume totale di tali vendite realizzate dal produttore esportatore era inferiore al 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità. (25) In assenza di vendite rappresentative sul mercato interno, di vendite realizzate sul mercato interno da altri produttori esportatori, o di altre vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale realizzate dal produttore esportatore in questione, si è dovuto costruire il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e per il profitto. (26) I costi di produzione dei tipi di prodotto esportati sono stati maggiorati delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società in questione per le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le SGAV dichiarate dal produttore esportatore sono state adeguate onde tener conto dei suoi rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile. (27) Dopo essere stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive, il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta ha sostenuto che, in mancanza di vendite interne rappresentative, non si poteva fare ricorso alle SGAV da lui sostenute e al margine di profitto da lui realizzato sulle vendite interne per costruire il valore normale, e ha inoltre affermato che il margine di profitto non era ragionevole e congruo se confrontato a quello, utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, al quale si era fatto ricorso in inchieste precedenti e che aveva effettivamente ottenuto sulle vendite per l'esportazione. (28) Quanto alle SGAV, l'affermazione del produttore esportatore indiano non era suffragata da elementi di prova sufficienti a dimostrare che le SGAV sostenute da questa società sarebbero state sostanzialmente differenti qualora le sue vendite interne fossero risultate superiori al 5 % delle sue esportazioni. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta. (29) Quanto al margine di profitto, la situazione è stata riesaminata alla luce di nuovi dati ottenuti per il mercato interno indiano. Sulla base di queste nuove informazioni, si è stabilito che un margine ragionevole di profitto - non superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine (cioè l'India), di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale - non sarebbe superiore al 5 %. Il calcolo è stato quindi riveduto sulla base di questi dati. b) Prezzo all'esportazione (30) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità, e il prezzo all'esportazione è stato calcolato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili. c) Confronto (31) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. (32) Le vendite nella Comunità sono state realizzate attraverso una società collegata di Hong Kong. Quest'ultima svolgeva le funzioni di un operatore commerciale, e pertanto è stato applicato un adeguamento al prezzo del prodotto esportato da tale società di Hong Kong sottraendo al suo prezzo all'esportazione l'importo di una commissione, per tener conto della funzione svolta dalla società medesima. (33) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e costi del credito. d) Margine di dumping (34) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato dello stesso tipo di prodotto, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. (35) Dal confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per le esportazioni di MLF realizzate durante il PI dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente: - ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %. (36) Poiché il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame provenienti dall'India nella Comunità, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping accertato per tale produttore esportatore, e cioè allo 0,0 %. 2. Indonesia (37) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia e il suo importatore collegato non hanno risposto al questionario della Commissione. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, tale società è stata debitamente informata del fatto che, in caso di mancata collaborazione, le conclusioni che la riguardavano sarebbero state elaborate sulla base dei dati disponibili. Ciononostante, la società ha rifiutato di collaborare all'inchiesta. Non sono state effettuate visite di verifica presso la sede del produttore esportatore in questione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base. a) Valore normale e prezzo all'esportazione (38) Ricorrendo ai dati disponibili, e in mancanza di qualsiasi altra informazione attendibile per questo paese, si è ritenuto opportuno basare la determinazione di questi valori sulle informazioni contenute nella denuncia. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive. (39) Per cinque tipi diversi di MLF dell'Indonesia il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione un congruo importo per le SGAV e per il profitto. (40) Per ciascuno dei cinque tipi di prodotto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo al quale i prodotti sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per le SGAV e per un congruo margine di profitto, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia. (41) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia ha affermato che il valore normale stabilito sulla base della denuncia non era rappresentativo del suo autentico valore normale, e inoltre che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione è tenuta a verificare le informazioni contenute nella denuncia confrontandole con dati provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali o altre fonti d'informazione ufficiali obiettive. (42) Come si è già menzionato, questo produttore esportatore non ha fornito informazioni di alcun genere da utilizzare per la determinazione del valore normale. Si è cercato, per quanto possibile, di ricorrere a fonti d'informazione alternative, come pure di effettuare controlli incrociati sui dati contenuti nella denuncia attraverso ricerche su Internet, l'esame delle informazioni fornite da un importatore indipendente e l'analisi dei dati di Eurostat. A questo proposito, nella denuncia venivano presentati cinque modelli specifici di prodotto in esame con un ampio ventaglio di prezzi per il valore normale, i quali prezzi erano stati confrontati ai corrispondenti prezzi all'esportazione per gli stessi modelli. Un confronto tra ciascun valore normale individuale, o una semplice media dei valori normali riportati nella denuncia, e la media ponderata del prezzo all'esportazione secondo i dati Eurostat non avrebbe rappresentato una base significativa per pervenire a una conclusione. Pertanto, non è stato possibile ottenere altri dati relativi al valore normale o al prezzo all'esportazione che potessero considerarsi più attendibili di quelli contenuti nella denuncia. b) Confronto (43) Ai fini di un equo confronto, quando opportuno sono stati applicati adeguamenti relativamente alle spese di trasporto e di distribuzione. Questi adeguamenti erano motivati anche da una serie di informazioni contenute nella denuncia e debitamente verificate. c) Margine di dumping (44) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i valori normali di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità considerato sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica di ciascun tipo di prodotto comparabile. (45) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda l'Indonesia. Il margine di dumping per tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente: (46) Tutti gli esportatori: 144,0 %. D. PREGIUDIZIO 1. Osservazione preliminare (47) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. 2. Produzione comunitaria (48) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunzianti, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore. (49) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità. (50) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunzianti e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 3. Definizione dell'industria comunitaria a) Industria comunitaria (51) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione. (52) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato "l'industria comunitaria". b) Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta (53) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman. (54) Gli acquisitori hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia. c) Consumo nella Comunità (55) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità. 4. Importazioni dal paese interessato (56) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta. a) Volume delle importazioni in dumping (57) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi. b) Quota di mercato delle importazioni in dumping (58) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi. c) Prezzi delle importazioni in dumping i) Andamento dei prezzi (59) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 EUR per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %. ii) Sottoquotazione (60) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari. (61) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti. 5. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione (62) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (- 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile sino alla fine del PI. b) Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti (63) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI. (64) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame. c) Scorte (65) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %. d) Vendite nella Comunità (66) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (- 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (- 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (- 15 %). e) Quota di mercato (67) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite. f) Prezzi (68) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (- 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando 59. g) Redditività (69) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando 53, l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata. h) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali (70) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione. (71) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali. i) Occupazione, salari e produttività (72) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento analogo, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio sempre tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI. j) Investimenti e utile sul capitale investito (73) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti. (74) L'utile sul capitale investito, espresso come il rapporto tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000. k) Crescita (75) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario. l) Entità del margine di dumping (76) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato. m) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (77) L'industria comunitaria deve ancora recuperare pienamente dagli effetti delle precedenti importazioni in dumping di MLF originarie della RPC e della Malaysia. Come si è già ricordato, il regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce misure definitive è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, onde tener conto delle conclusioni di un procedimento "antiassorbimento" delle misure antidumping nei confronti della RPC. Inoltre, mentre le misure nei confronti della Malaysia sono scadute nel gennaio 2002, è stato avviato un riesame per quanto riguarda le importazioni di MLF provenienti dalla RPC. 6. Trasferimento di parte della produzione (78) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando 51, (mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria. (79) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. (80) Come si è già spiegato al considerando 78, il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 51 relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate. 7. Conclusioni relative al pregiudizio (81) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando 78. (82) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio - e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione - hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività. (83) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi. (84) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio. (85) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata. E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Introduzione (86) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi degli MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping dall'Indonesia. 2. Effetti delle importazioni in dumping (87) Il volume delle importazioni in dumping ha registrato un calo (- 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando 78. (88) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia. (89) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello de minimis. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni. (90) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando 58, tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello de minimis. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando 52, e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana. (91) Si può quindi concludere che le importazioni in dumping originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti. 3. Effetti di altri fattori a) Importazioni da altri paesi terzi (92) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni in dumping provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia. (93) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997. (94) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI. i) India (95) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni in dumping dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia. ii) Repubblica popolare cinese (96) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del dazio sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia. iii) Ungheria (97) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario. (98) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese. (99) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi. (100) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili. (101) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti "ungheresi" venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa. (102) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. iv) Thailandia (103) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, "alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine tailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti", si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia. (104) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni tailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia. (105) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni tailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni tailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia. (106) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni tailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni tailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 105 sono confermate. b) Altri fattori (107) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (108) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo. (109) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni in dumping hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria. (110) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore degli MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI. (111) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario. (112) Inoltre, come si è già menzionato al considerando 108, il mercato degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano in dumping e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre importazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi. (113) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria. (114) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore degli MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia. (115) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti. (116) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat. (117) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale. 4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio (118) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione - con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria - è stato causato dalle importazioni in dumping interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato. (119) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando 118 e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC. (120) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame. (121) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni in dumping. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni preliminari (122) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure. (123) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipendenti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario. (124) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario. 2. Interesse dell'industria comunitaria a) Osservazioni preliminari (125) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando 49, anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa. (126) Va ricordato che i due produttori comunitari denunzianti erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97, avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando 72, un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI. (127) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di dumping, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni. b) Situazione finanziaria dell'industria comunitaria (128) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando 53. Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni in dumping a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili. c) Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria (129) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria. (130) Qualora invece le misure antidumping non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo. (131) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione degli MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti. d) Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria (132) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro. (133) Anzitutto, come illustrato al considerando 78, si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle pratiche di dumping. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda. (134) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio antidumping, dovrebbe consentire all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria. 3. Interesse degli importatori (135) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento. (136) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure antidumping non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che gli MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure antidumping. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole. 4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori a) Utilizzatori (137) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure antidumping avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori. (138) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa il 4 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia. (139) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi antidumping sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile. (140) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sugli MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure antidumping sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità. (141) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure antidumping è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto "business-to-business"), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando 137 e 138, si è accertato che l'impatto finanziario delle misure antidumping sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo produttore di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure antidumping non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori. (142) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure antidumping incidono per una percentuale trascurabile. (143) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando 139 i dazi antidumping avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori. (144) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale. (145) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure antidumping nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori dalla Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori. (146) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando 144, è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure antidumping proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure. b) Consumatori (147) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta. (148) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure antidumping avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo. (149) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato. (150) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisse un motivo valido per non istituire le misure antidumping, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole. c) Impatto sulla concorrenza (151) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria potrebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria. (152) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunzianti rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunzianti, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, gli MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi. (153) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando 130, è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni in dumping, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizzatori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni. (154) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. Gli MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia. 5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità (155) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi antidumping. G. MISURE DEFINITIVE 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (156) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure antidumping definitive onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. (157) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto. (158) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping pregiudizievole. (159) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi cif, debitamente adeguati come illustrato al considerando 60. (160) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia. 2. Misure antidumping definitive (161) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che, in linea di principio, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello del margine di pregiudizio accertato per l'Indonesia. (162) Tuttavia, per quanto riguarda il parallelo procedimento antisovvenzioni, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio(7) (in appresso "il regolamento di base antisovvenzioni") e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nella presente inchiesta, si è ritenuto opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Indonesia, e di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, il margine di sovvenzione e quello di dumping derivino dalla stessa situazione. (163) Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, nei confronti dell'Indonesia sono stati istituiti dazi compensativi corrispondenti all'importo delle sovvenzioni, le quali risultavano ammontare al 10 %. Alcuni dei sistemi di sovvenzione esaminati per l'Indonesia costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indonesiani, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping accertato per i produttori esportatori indonesiani è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia, si è osservato che il margine di pregiudizio era notevolmente inferiore rispetto al margine di dumping, benché quest'ultimo fosse stato adeguato per tener conto delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi margini di sovvenzione e di dumping accertati. Di conseguenza, il livello del dazio combinato non può superare il margine di pregiudizio. Dal momento che una parte del margine di pregiudizio, il quale ammonta in totale al 42,3 %, è coperta dall'istituzione del dazio compensativo, pari al 10 %, l'aliquota del dazio antidumping non deve superare la percentuale rimanente del margine di pregiudizio, cioè il 32,3 %. >SPAZIO PER TABELLA> (164) È stato affermato che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base sarebbe stato violato, in quanto nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Si deve tuttavia ricordare che, come si è già spiegato ai considerando 162 e 163 i dazi sono stati adeguati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta. (165) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00*10 e 8305 10 00*20 ), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente R. De Rato Y Figaredo (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). (2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. (3) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1. (4) GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25. (5) GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2. (6) GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4. (7) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.