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Document 32002R0737
Commission Regulation (EC) No 737/2002 of 29 April 2002 amending Regulation (EC) No 416/2002 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain
Regolamento (CE) n. 737/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Regolamento (CE) n. 737/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
GU L 113 del 30.4.2002, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2002; abrog. impl. da 32002R0907
Regolamento (CE) n. 737/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/2002 pag. 0011 - 0012
Regolamento (CE) n. 737/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 20, considerando quanto segue: (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, con il regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 574/2002(4), sono state promulgate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro. (2) In seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica in Spagna, il 12 aprile 2002 le autorità di quel paese hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza. Occorre adattare l'elenco delle zone ammissibili di cui all'allegato II del succitato regolamento, per tener conto dell'attuale situazione sotto il profilo veterinario a partire dal 16 aprile 2002. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 416/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 16 aprile 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5. (3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19. (4) GU L 87 del 4.4.2002, pag. 26. ALLEGATO "ALLEGATO II Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 9 aprile 2002, pubblicato nel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 3614 del 12.4.2002, pag. 6317)."