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Document 32002R0192

    Regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

    GU L 31 del 1.2.2002, p. 55–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; abrogato da 32007R1498

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/192/oj

    32002R0192

    Regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

    Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0055 - 0058


    Regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione

    del 31 gennaio 2002

    recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi della decisione 2001/822/CE, il cumulo di origine ACP/PTOM o CE/PTOM è ammesso per i quantitativi definiti nella decisione in questione per i prodotti di cui al capitolo NC 17 e ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90.

    (2) Per tali prodotti occorre istituire un regime di titoli e fissare le relative modalità di rilascio per consentire lo svolgimento dei controlli necessari all'importazione dei quantitativi previsti nella suddetta decisione.

    (3) Ferme restando le disposizioni specifiche del presente regolamento, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(3).

    (4) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli e dei documenti che gli interessati sono tenuti a produrre.

    (5) Occorre altresì precisare le specifiche relative al formulario di domanda di titolo per l'importazione dei prodotti in questione. Per garantire una corretta gestione di queste importazioni, occorre in particolare prevedere la non trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli, nonché il divieto di immettere in libera pratica quantitativi di prodotti superiori a quelli per i quali è stato rilasciato il titolo.

    (6) Occorre indicare un calendario per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli da parte delle autorità competenti degli Stati membri e fissare un coefficiente uniforme di riduzione in caso di superamento del massimale annuo. In tale eventualità è opportuno accordare agli operatori la possibilità di ritirare la domanda di titolo, con svincolo immediato della cauzione. È opportuno infine stabilire termini specifici per la presentazione delle domande di titoli e per il rilascio degli stessi all'inizio del 2002.

    (7) Poiché il regime d'importazione istituito dalla decisione 97/803/CE del Consiglio, del 24 novembre 1997, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e tenitori d'oltremare alla Comunità economica europea(4), è stato sostituito dal regime istituito dalla decisione 2001/822/CE, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2553/1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione dei prodotti di cui al capitolo NC 17 e ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 per i quali è ammesso il cumulo di origine ACP/PTOM o CE/PTOM è soggetta alla presentazione di titoli d'importazione rilasciati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    2. I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento recano il numero d'ordine 09.4652.

    Articolo 2

    La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente regolamento e i metodi amministrativi pertinenti sono quelli definiti nell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

    Articolo 3

    1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

    2. La domanda di titolo d'importazione verte su un quantitativo pari almeno a 25 tonnellate e non superiore al quantitativo massimo autorizzato dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

    3. La domanda di titolo d'importazione è corredata dei seguenti documenti:

    a) licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dei PTOM, redatta in base al modello di formulario che figura nell'allegato, rilasciata dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR 1;

    b) prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno sei mesi un'attività commerciale nel settore dello zucchero;

    c) dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di non aver presentato più di una domanda durante il periodo previsto per la presentazione delle domande. La presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse;

    d) prova che l'interessato ha costituito una cauzione di importo pari a 12 EUR/100 kg.

    Articolo 4

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

    a) nella casella 7 è indicato il PTOM di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì";

    b) nella casella 8 è indicato il PTOM di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì"; il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del PTOM indicato in tale casella;

    c) nella casella 20 del titolo è indicata una delle seguenti diciture:

    - Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden ...

    - Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer ...

    - Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer ...

    - Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός ...

    - Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial number ...

    - Exemption du droit d'importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre ...

    - Esenzione dal dazio all'importazione (Decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine ...

    - Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer ...

    - Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem ...

    - Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero ...

    - Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer ...

    Articolo 5

    1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra "0".

    2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

    Articolo 6

    1. Le domande di titoli sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

    Tuttavia, per il 2002, anziché a gennaio, le domande devono essere presentate per la prima volta nei primi dieci giorni lavorativi di febbraio.

    I titoli sono rilasciati entro un termine di 13 giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle domande.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle domande di titoli:

    a) i quantitativi di prodotti, ripartiti per codici NC a otto cifre e per PTOM d'origine, per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, con indicazione delle date di presentazione delle domande;

    b) i quantitativi di prodotti, ripartiti per codici NC a otto cifre e per PTOM d'origine, relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati solo in parte, che corrispondono alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli stessi e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

    Se durante il periodo di cui al paragrafo 1 nessuna domanda di titoli d'importazione viene presentata ad uno Stato membro, esso ne informa la Commissione entro i termini indicati al primo comma.

    3. Qualora, a seguito delle domande di titoli presentate, il volume annuo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE venga esaurito o superato, la Commissione, entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle domande di titoli, sospende la presentazione di nuove domande per l'anno in corso e fissa, se del caso, un coefficiente uniforme di riduzione da applicare a ciascuna delle domande presentate.

    Il coefficiente uniforme di riduzione è proporzionale al rapporto tra il quantitativo massimo ancora disponibile e il quantitativo relativo alle domande di titoli in questione.

    In caso di applicazione di un coefficiente uniforme di riduzione, la domanda di titolo può essere ritirata entro un termine di 12 giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle domande. La cauzione viene svincolata immediatamente.

    4. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), è ridotto proporzionalmente.

    Articolo 7

    I titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio effettivo e fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 2553/97 è abrogato.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (3) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

    (4) GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

    (5) GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

    ALLEGATO

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