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Document 32002D0954
2002/954/EC: Council Decision of 3 December 2002 extending the period of application of Decision 2000/185/EC authorising Member States to apply a reduced rate of VAT to certain labour-intensive services in accordance with the procedure provided for in Article 28(6) of Directive 77/388/EEC
2002/954/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
2002/954/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
GU L 331 del 7.12.2002, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
2002/954/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0028 - 0028
Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2002 che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (2002/954/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio(2), il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda. (2) Sulla base delle relazioni da redigere anteriormente al 1o ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta, anteriormente al 31 dicembre 2002, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro. (3) Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE è stato prorogato. (4) Occorre prorogare anche la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2000/185/CE è modificata come segue: 1) all'articolo 1, primo comma, i termini "tre anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002" sono sostituiti dai termini "quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003"; 2) all'articolo 3, secondo comma, la data del "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2003". Articolo 2 Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41). (2) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10.