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Document 32002D0949

2002/949/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2002, concernente la non iscrizione dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4781]

GU L 328 del 5.12.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/949/oj

32002D0949

2002/949/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2002, concernente la non iscrizione dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4781]

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 05/12/2002 pag. 0023 - 0024


Decisione della Commissione

del 4 dicembre 2002

concernente la non iscrizione dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/949/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva"), la Spagna ha ricevuto, in data 25 giugno 1997, una richiesta della società Du Pont de Nemours SAS (in appresso "il richiedente") per l'iscrizione della sostanza attiva azafenidin (DPX R 6447) nell'allegato I della direttiva.

(2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 98/242/CE(3), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva azafenidin può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(4) Per l'azafenidin, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato il 23 febbraio 2001 alla Commissione un progetto di relazione di valutazione concernente tale sostanza.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il richiedente Du Pont de Nemours come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

(6) Il notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per la sostanza attiva in questione.

(7) Non è quindi possibile includere la sostanza attiva suddetta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti azafenidin, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(9) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio(4).

(10) È opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azafenidin non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) Le autorizzazioni temporanee per prodotti fitosanitari contenenti azafenidin siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

2) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse, a titolo della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni temporanee di prodotti fitosanitari contenenti azafenidin.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame per l'azafenidin (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

(3) GU L 96 del 28.3.1998, pag. 45.

(4) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

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