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Document 32002D0586

2002/586/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune

GU L 187 del 16.7.2002, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/586/oj

32002D0586

2002/586/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0048 - 0049


Decisione del Consiglio

del 12 luglio 2002

relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune

(2002/586/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

considerando quanto segue:

(1) L'introduzione di un modello uniforme di visto e, in particolare, l'adozione di criteri comuni per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione del foglio costituisce un elemento essenziale ai fini dell'armonizzazione della politica in materia di visti.

(2) Il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti(2), modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002(3), stabilisce prescrizioni tecniche complementari di sicurezza anti-contraffazione e anti-falsificazione, in particolare l'inserimento di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza. Risulta pertanto necessario un adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune onde includere queste nuove misure riguardanti la compilazione del nuovo modello uniforme di visto.

(3) Il regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio(4) istituisce un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto la cui elaborazione deve soddisfare talune prescrizioni tecniche che devono comprendere anche elementi e requisiti di sicurezza elevati, in particolare norme preventive rafforzate anti-contraffazione e anti-falsificazione. È opportuno pertanto adeguare l'istruzione consolare comune alle modalità di applicazione di detto regolamento.

(4) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito dell'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(5).

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte VI dell'istruzione consolare comune è modificata come segue:

1) al punto 1.6 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto al coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente.

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto.

Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto.";

2) dopo il punto 1.7 è aggiunto il punto seguente: "1.8. Dicitura 'Cognome e nome'

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura 'cognome/i' e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura 'nome/i'. La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici";

3) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Zona riservata alla fotografia

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo come indicato nell'allegato 8. Per la fotografia da inserire nella vignetta visto si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

- scanner: 300 'pixels per inch' (ppi), senza esercitare pressioni,

- stampante a colori: 720 'dot per inch' (dpi) per la fotografia impressa.

Ove manchi la fotografia si appone obbligatoriamente in questa zona la dicitura 'valido senza fotografia' in due o tre lingue (lingua dello Stato membro che rilascia il visto, inglese e francese). In linea di massima, la dicitura è apposta mediante stampante e, in via eccezionale, con un timbro specifico che, in quest'ultimo caso, copre parimenti parte della zona stampata in calcografia che contorna, nel lato destro o sinistro, la zona riservata alla fotografia.";

4) al punto 5.4 il terzo comma è sostituito dal seguente: "Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da uno o più Stati membri, il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro deve utilizzare il modello uniforme di foglio per apporvi il visto rilasciato al titolare del documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che rilascia il foglio. Il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata.";

5) dopo il punto 5.4 è aggiunto il punto seguente: "5.5. Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto

Il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto nella zona riservata alle annotazioni; occorre prestare particolare attenzione affinché non sia apposto in modo da impedire la lettura dei dati; esso deve oltrepassare la vignetta sporgendo sopra la pagina del passaporto o documento di viaggio. Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

Per evitare il reimpiego della vignetta visto applicata sul modello uniforme di foglio, il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra la vignetta e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e dei dati della compilazione e da non invadere la zona riservata alla lettura ottica eventualmente compilata."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(3) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.

(4) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

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