This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0548
2002/548/EC: Commission Decision of 8 July 2002 amending Decision 2002/230/EC on financial aid from the Community for the operation of certain Community reference laboratories in the field of animal health and live animals 2002 with regard to avian influenza (notified under document number C(2002) 2531)
2002/548/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica, per quanto riguarda l'influenza aviaria, la decisione 2002/230/CE relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002 [notificata con il numero C(2002) 2531]
2002/548/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica, per quanto riguarda l'influenza aviaria, la decisione 2002/230/CE relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002 [notificata con il numero C(2002) 2531]
GU L 179 del 9.7.2002, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
2002/548/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica, per quanto riguarda l'influenza aviaria, la decisione 2002/230/CE relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002 [notificata con il numero C(2002) 2531]
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/2002 pag. 0030 - 0030
Decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 che modifica, per quanto riguarda l'influenza aviaria, la decisione 2002/230/CE relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2002 [notificata con il numero C(2002) 2531] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2002/548/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 2002/230/CE della Commissione(3) ha stabilito l'importo dell'aiuto finanziario da erogare a taluni laboratori comunitari di riferimento per la loro attività in campo zoosanitario, escluso il laboratorio per l'influenza aviaria. (2) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, definisce le competenze e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria. (3) Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria ha presentato il proprio programma di attività che prevede una speciale sorveglianza dell'influenza aviaria sul pollame e i volatili selvatici, che sarà eseguita nel 2002 in collaborazione con gli Stati membri. (4) Per tener conto di queste attività supplementari è opportuno aumentare, rispetto agli anni precedenti, l'aiuto finanziario concesso al laboratorio comunitario di riferimento. (5) È quindi necessario modificare la decisione 2002/230/CE al fine di erogare un aiuto finanziario al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dopo l'articolo 2 della decisione 2002/230/CE è inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis 1. Per l'influenza aviaria, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito. 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002." Articolo 2 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16. (3) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 47. (4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.